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Sentenza

Sentenza del 27/05/2019 n. 1684 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

RISCOSSIONE - Prescrizione - Fallimento - Istanza di ammissione al passivo -- Interruzione del termine - Chiusura del fallimento - Ripresa del termine

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il preavviso di esecuzione n. 478 relativo all’ICI degli anni 2009, 2010 e 2011, per complessivi euro 15.611,01. Ha contestato l’omessa o irregolare notifica dei tre avvisi di accertamento e dell’ingiunzione di pagamento, la prescrizione della pretesa tributaria, il difetto di motivazione del preavviso e l’assenza del presupposto impositivo per mancata indicazione degli immobili. In appello ha inoltre dedotto la violazione degli articoli 2 e 7 dello Statuto dei diritti del contribuente.

La decisione

La Commissione ha ritenuto provata la regolare notifica degli avvisi di accertamento mediante gli avvisi di ricevimento sottoscritti dal destinatario. Il disconoscimento delle copie prodotte dalla concessionaria è stato considerato generico, perché non indicava specificamente i documenti e gli aspetti contestati. Poiché gli avvisi e l’ingiunzione di pagamento non erano stati impugnati, le pretese tributarie erano divenute definitive e non potevano essere contestate successivamente nel merito o mediante eccezioni di prescrizione riferite agli atti ormai consolidati. È stata esclusa anche la necessità di una motivazione autonoma degli atti successivi, essendo sufficiente il richiamo agli atti presupposti, e non è stata ravvisata alcuna violazione dell’articolo 7 della legge n. 212/2000. L’appello è stato quindi rigettato e la sentenza di primo grado confermata; le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000, articolo 7, Statuto dei diritti del contribuente

    La Commissione ha ritenuto non violato l’obbligo di motivazione, poiché gli atti successivi potevano richiamare gli atti di accertamento già notificati.

  • Legge n. 212/2000, articolo 2, Statuto dei diritti del contribuente

    La censura di violazione è stata respinta, non essendo stata ravvisata alcuna irregolarità rilevante nell’operato dell’agente della riscossione.

Massime di principio

  • La dichiarazione di fallimento, da sola, non interrompe la prescrizione del credito tributario; l’interruzione può derivare dalla presentazione dell’istanza di ammissione al passivo e il termine ricomincia a decorrere dalla chiusura del fallimento.
  • Gli avvisi di accertamento regolarmente notificati e non impugnati diventano definitivi: le contestazioni sul merito della pretesa, sul presupposto impositivo e, in determinate condizioni, sulla prescrizione non possono essere recuperate impugnando un successivo atto della riscossione.
  • Il disconoscimento della documentazione prodotta dall’agente della riscossione deve essere specifico e circostanziato; una contestazione generica può essere ritenuta insufficiente.
  • Gli atti successivi della riscossione possono essere motivati mediante rinvio agli atti presupposti, purché questi siano stati validamente notificati e siano sufficientemente individuabili.
  • Quando un atto della riscossione non viene impugnato tempestivamente, la pretesa può considerarsi cristallizzata e non è normalmente possibile utilizzare un atto successivo per introdurre contestazioni originariamente proponibili contro l’atto precedente.

Testo integrale

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