Sentenza del 27/05/2019 n. 1684 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
RISCOSSIONE - Prescrizione - Fallimento - Istanza di ammissione al passivo -- Interruzione del termine - Chiusura del fallimento - Ripresa del termine
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il preavviso di esecuzione n. 478 relativo all’ICI degli anni 2009, 2010 e 2011, per complessivi euro 15.611,01. Ha contestato l’omessa o irregolare notifica dei tre avvisi di accertamento e dell’ingiunzione di pagamento, la prescrizione della pretesa tributaria, il difetto di motivazione del preavviso e l’assenza del presupposto impositivo per mancata indicazione degli immobili. In appello ha inoltre dedotto la violazione degli articoli 2 e 7 dello Statuto dei diritti del contribuente.
La decisione
La Commissione ha ritenuto provata la regolare notifica degli avvisi di accertamento mediante gli avvisi di ricevimento sottoscritti dal destinatario. Il disconoscimento delle copie prodotte dalla concessionaria è stato considerato generico, perché non indicava specificamente i documenti e gli aspetti contestati. Poiché gli avvisi e l’ingiunzione di pagamento non erano stati impugnati, le pretese tributarie erano divenute definitive e non potevano essere contestate successivamente nel merito o mediante eccezioni di prescrizione riferite agli atti ormai consolidati. È stata esclusa anche la necessità di una motivazione autonoma degli atti successivi, essendo sufficiente il richiamo agli atti presupposti, e non è stata ravvisata alcuna violazione dell’articolo 7 della legge n. 212/2000. L’appello è stato quindi rigettato e la sentenza di primo grado confermata; le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, articolo 7, Statuto dei diritti del contribuente
La Commissione ha ritenuto non violato l’obbligo di motivazione, poiché gli atti successivi potevano richiamare gli atti di accertamento già notificati.
Legge n. 212/2000, articolo 2, Statuto dei diritti del contribuente
La censura di violazione è stata respinta, non essendo stata ravvisata alcuna irregolarità rilevante nell’operato dell’agente della riscossione.
Massime di principio
- La dichiarazione di fallimento, da sola, non interrompe la prescrizione del credito tributario; l’interruzione può derivare dalla presentazione dell’istanza di ammissione al passivo e il termine ricomincia a decorrere dalla chiusura del fallimento.
- Gli avvisi di accertamento regolarmente notificati e non impugnati diventano definitivi: le contestazioni sul merito della pretesa, sul presupposto impositivo e, in determinate condizioni, sulla prescrizione non possono essere recuperate impugnando un successivo atto della riscossione.
- Il disconoscimento della documentazione prodotta dall’agente della riscossione deve essere specifico e circostanziato; una contestazione generica può essere ritenuta insufficiente.
- Gli atti successivi della riscossione possono essere motivati mediante rinvio agli atti presupposti, purché questi siano stati validamente notificati e siano sufficientemente individuabili.
- Quando un atto della riscossione non viene impugnato tempestivamente, la pretesa può considerarsi cristallizzata e non è normalmente possibile utilizzare un atto successivo per introdurre contestazioni originariamente proponibili contro l’atto precedente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 mag 2019Sentenza del 27/05/2019 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 27 mag 2019Sentenza del 27/05/2019 n. 92 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 27 mag 2019Sentenza del 27/05/2019 n. 160 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 27 mag 2019Sentenza del 27/05/2019 n. 378 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 27 mag 2019Sentenza del 27/05/2019 n. 382 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 27 mag 2019Sentenza del 27/05/2019 n. 743 - Comm. Trib. Prov. Torino
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →