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Sentenza

Sentenza n. 3561/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6419/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 23.09.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 10830/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 02.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.11.2025

Giustizia amministrativa202600803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, che aveva accertato il diritto a fruire del beneficio di 500 euro annui della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 2.000 euro. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 2 ottobre 2025; era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento delle somme dovute, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo rispettati i termini processuali e accertando che la sentenza del giudice ordinario era stata ritualmente notificata, era passata in giudicato e non risultava adempiuta dall'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine temporale stabilito dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo trarre vantaggio dalla propria inerzia; ciò in ragione della natura fungibile dell'obbligazione pecuniaria. Il Collegio ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli il compito di procedere, se necessario, allo stanziamento o all'allocazione delle somme e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Ha escluso che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa possano costituire impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La norma consente di esperire il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risultano rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine è stato ritenuto decorso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice ordinario per quattro anni scolastici.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che accerti un obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esatta e integrale esecuzione entro un termine assegnato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Se il termine fissato dal giudice per la fruizione di un beneficio economico è decorso per fatto imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante erogazione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l'applicazione di un'astreinte: la misura coercitiva può essere esclusa quando, alla luce delle circostanze concrete e del tempo trascorso dal passaggio in giudicato, non risulti equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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