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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11142/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per il completamento e l'adeguamento di un nuovo ospedale, affidato a un'ATI di cui il ricorrente era capogruppo. Durante l'esecuzione erano state disposte varianti e proroghe; l'appaltatore aveva iscritto cinque riserve chiedendo maggiori somme per l'andamento anomalo dei lavori, per asseriti maggiori oneri e mancati utili dovuti al rallentamento dell'opera, per la rettifica in peius dei nuovi prezzi concordati e per illegittime decurtazioni delle quantità contabilizzate. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva accolto solo la riserva n. 5, riconoscendo euro 29.941,72 con interessi legali, e aveva respinto le altre domande ritenendo, tra l'altro, non provati i danni da rallentamento, tardiva o nuova una parte delle doglianze sui nuovi prezzi e non applicabile la pretesa regolazione contrattuale degli interessi. Con il ricorso per cassazione l'appaltatore ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo e omessa pronuncia sulla causa delle varianti progettuali, sostenendo che il progetto posto a gara era già contrario alla normativa sopravvenuta; 2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente negato la prova del danno da protrazione dei lavori e avrebbe svalutato le risultanze della c.t.u.; 3) violazione dell'art. 23 l.r. Sicilia n. 21/1985 e dell'art. 183 c.p.c., deducendo l'erroneità della dichiarazione di novità/inammissibilità delle censure sul ritardo nella determinazione dei nuovi prezzi e l'avvenuta abrogazione della norma regionale applicata; 4) violazione degli artt. 1224 e 1284 c.c., per avere riconosciuto interessi al tasso legale invece che a quello contrattuale sulla somma riconosciuta per la riserva n. 5.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste di omesso esame, in realtà denunciava un'omessa pronuncia senza un chiaro richiamo alla nullità della decisione; inoltre ha osservato che la Corte d'appello aveva comunque affrontato la questione e che, trattandosi di sentenza conforme a quella di primo grado sulla riserva n. 2, operava il limite alla deducibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e non confrontato con la ratio decidendi, poiché la Corte territoriale aveva fondato il rigetto sul difetto di allegazione e di prova concreta dei danni, non sulla sola mancata valutazione della c.t.u. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva in appello un fatto nuovo relativo al ritardo nella determinazione dei nuovi prezzi e, comunque, non censurava specificamente la ratio secondo cui mancava un valido accordo sui nuovi prezzi in difetto di approvazione della stazione appaltante. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato trascritto il testo della clausola contrattuale invocata e risultando, in ogni caso, riferita ai soli ritardati pagamenti degli acconti e non a una pretesa risarcitoria da riserva. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di deduzioni difensive o una diversa lettura del merito; inoltre non è utilizzabile contro sentenza d'appello conforme a quella di primo grado nei limiti della doppia conforme.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia integra un vizio di nullità della sentenza, che deve essere dedotto con un motivo univocamente diretto a censurare tale nullità.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    in caso di sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. sui medesimi punti oggetto di doppia conforme.

  • art. 2697 c.c.

    la parte che agisce per il risarcimento deve allegare e provare i fatti costitutivi del danno; non basta un richiamo astratto a maggiori oneri o mancati utili.

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici non possono sostituire in modo generico la prova del danno in assenza di specifiche allegazioni fattuali.

  • art. 2729 c.c.

    la prova presuntiva richiede indizi gravi, precisi e concordanti; non basta una quantificazione meramente astratta o percentuale della produzione non eseguita.

  • art. 23 l.r. Sicilia n. 21/1985

    nel sistema richiamato dalla Corte, il prezzo concordato tra direzione lavori e appaltatore aveva valore provvisorio e necessitava dell'approvazione dell'amministrazione appaltante previa acquisizione del parere dell'Ufficio del Genio Civile.

  • art. 183 c.p.c.

    non consente in appello di introdurre un fatto costitutivo nuovo a sostegno della pretesa risarcitoria se non allegato in primo grado.

  • art. 1224 c.c.

    invocato dal ricorrente per ottenere interessi diversi da quelli legali; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata specificità della clausola contrattuale richiamata.

  • art. 1284 c.c.

    richiamato dal ricorrente per fondare il tasso di interesse preteso; la Corte non entra nel merito per la genericità della censura.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater

    accertata la ricorrenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'omessa pronuncia deve essere dedotta come nullità della sentenza, con censura che evidenzi in modo univoco la violazione dell'art. 112 c.p.c.; non è sufficiente formulare doglianze di omesso esame o di motivazione insufficiente.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di argomentazioni difensive, né può essere utilizzato per rivalutare il merito o sostituire la propria lettura del materiale probatorio.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto sui punti confermati dal giudice d'appello.
  • Chi agisce per il risarcimento del danno da andamento anomalo dell'appalto deve allegare e provare in modo specifico i fatti costitutivi del pregiudizio, indicando gli esborsi, i lavori non eseguiti o rinviati e gli elementi dai quali desumere i maggiori oneri o i mancati utili; non basta una quantificazione astratta o presuntiva.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alle carenze di allegazione e prova della parte né essere utilizzata per compiere accertamenti o valutazioni giuridiche.
  • Non è consentito in appello introdurre un fatto storico nuovo a fondamento della domanda risarcitoria quando ciò comporti una modifica della causa petendi e della pretesa originaria.
  • La censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata confutazione di una sola di esse rende inammissibile il motivo.
  • La pretesa a interessi diversi da quelli legali, se basata su clausole contrattuali o regolamentari, richiede la puntuale trascrizione e specificazione della clausola invocata e della sua concreta operatività rispetto alla somma domandata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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