Cassazione Penale, Ordinanza n. 33257/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta genericità del motivo, rilevando che esso non si confrontava con le argomentazioni della sentenza impugnata. È stata confermata, per effetto dell'inammissibilità, la condanna già pronunciata per minaccia aggravata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 ottobre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il delitto di minaccia aggravata. Dal testo emerge che il ricorso conteneva un motivo formulato in termini del tutto generici, non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata. La Corte rileva che le decisioni di primo e secondo grado, da leggersi unitariamente, seguono un analogo iter logico-argomentativo e si fondano sulla medesima piattaforma probatoria; inoltre, la sentenza d'appello aveva adeguatamente motivato sia sul ragionamento probatorio sia sulla qualificazione giuridica del fatto, nonché sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La Corte richiama la motivazione della sentenza d'appello sul mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
art. 612 c.p.
La disposizione è richiamata indirettamente attraverso il riferimento al delitto di minaccia aggravata.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con i contenuti argomentativi della sentenza impugnata e non individui le ragioni per cui la decisione sarebbe erronea.
- Quando la sentenza di primo grado e quella d'appello condividono il medesimo percorso logico-argomentativo e la medesima base probatoria, possono essere lette unitariamente ai fini della valutazione della motivazione, purché il giudice d'appello abbia adeguatamente esaminato le questioni devolute.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere validamente censurata con doglianze generiche, prive di un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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