Sentenza n. 180/2026 - Potenza, Sezione 1
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm. per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 88 dell’8.4.2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro che aveva condannato la Regione Basilicata al pagamento di somme risarcitorie, spese di CTU e compensi professionali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112-115 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro, munita di formula esecutiva e notificata alla Regione. La sentenza presupposta aveva riconosciuto alla persona fisica danneggiata € 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, nonché € 290,00 per spese di CTU; aveva inoltre riconosciuto al difensore antistatario € 1.370,17, di cui € 165,17 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA. I ricorrenti hanno dedotto il perdurante mancato pagamento. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e perché era stata depositata la certificazione richiesta dall’art. 114, comma 2, c.p.a. La Regione, non costituita, non ha provato né l’adempimento integrale né quello parziale dell’obbligazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo della Regione Basilicata di dare esecuzione alla sentenza del Giudice di Pace entro 60 giorni dalla comunicazione telematica o dalla notificazione della decisione, se anteriore. In assenza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice ha ritenuto incontestato il perdurare dell’inottemperanza. Ha specificato le somme dovute: € 5.000,00 al danneggiato, con calcolo congiunto di rivalutazione e interessi secondo la disciplina dei debiti di valore fino alla pubblicazione della sentenza presupposta e con soli interessi legali successivamente; € 290,00 per spese di CTU, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza presupposta; al difensore antistatario € 1.205,00 per compensi, oltre interessi legali dalla pubblicazione, spese generali del 15%, CPA e IVA secondo l’ordine indicato in motivazione, nonché € 165,17 per spese vive oltre interessi legali. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un suo delegato, con compenso di € 500,00 a carico della Regione. La Regione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, contributo unificato e compenso del commissario.
Norme richiamate
artt. 112-115 c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice il potere di ordinare l’adempimento, fissare un termine e nominare un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Il ricorso per l’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni è ammissibile dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Richiede, ai fini del giudizio di ottemperanza, il deposito della certificazione relativa all’infruttuosa esecuzione del titolo, depositata nel caso concreto.
art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014
Prevede il rimborso forfettario del 15% sulle competenze professionali.
art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo
L’IVA sulle prestazioni professionali viene determinata al momento del pagamento del corrispettivo.
art. 16 d.l. n. 41/1995, conv. in l. n. 85/1995
L’IVA si applica anche sulla CPA; nel caso esaminato, IVA e CPA devono essere calcolate anche sugli interessi legali, trattandosi di somme sospese fino al pagamento dell’imponibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo giudiziale di condanna pecuniaria, l’amministrazione intimata che non si costituisce e non documenta l’adempimento integrale o parziale non assolve il proprio onere probatorio; il perdurare dell’inottemperanza può quindi essere ritenuto incontestato.
- Decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento spontaneo delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il ricorso per ottemperanza è ammissibile, purché siano adempiuti anche gli oneri documentali previsti dall’art. 114, comma 2, c.p.a.
- Per un’obbligazione risarcitoria qualificata come debito di valore, fino alla liquidazione giudiziale rivalutazione monetaria e interessi legali si calcolano secondo il criterio del cumulo progressivo; dalla pubblicazione della sentenza che liquida il danno, l’obbligazione si trasforma in debito di valuta e maturano soltanto gli interessi legali fino al soddisfo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente il compenso per l’eventuale attività sostitutiva.
- Le spese accessorie e i compensi professionali relativi agli atti successivi al titolo azionato e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza rientrano nella liquidazione omnicomprensiva delle spese del giudizio di ottemperanza.
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