Sentenza n. 2863/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia parziale del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, n. 3531/2018, passata in giudicato, relativa all’inserimento dei docenti nelle graduatorie a esaurimento e al pagamento delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza della sentenza n. 3531/2018 del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 23 ottobre 2019. Hanno chiesto l’inserimento nelle graduatorie concorsuali a esaurimento per la scuola primaria, nelle Province indicate nel giudizio di primo grado, per il triennio scolastico 2009/2011, in base al punteggio della graduatoria di provenienza e secondo il criterio “a pettine”; il pagamento delle somme ancora dovute per il contributo unificato del giudizio di primo grado, pari a € 518,00; la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia e una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. In corso di giudizio hanno riferito che il Ministero aveva già pagato al difensore antistatario le spese legali liquidate nel titolo, pari a € 4.784,00, sicché residuava il solo contributo unificato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, verificando i presupposti dell’ottemperanza, inclusa la mancata impugnazione della sentenza attestata dalla Cancelleria e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, compreso il pagamento dei residui € 518,00 dovuti per contributo unificato. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato Commissario ad acta il Segretario Generale pro tempore presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, che dovrà intervenire entro gli ulteriori sessanta giorni su istanza di parte. Ha disposto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di € 10,00 per ogni giorno di ritardo, per un massimo di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all’insediamento del Commissario. Ha infine condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 552,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione al difensore antistatario. Non risultano motivi distinti: la controversia riguarda l’inadempimento parziale del titolo giudiziale.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Rilevato inoltre che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, di cui è chiesta l’ottemperanza (attestata da apposita certificazione di Cancelleria) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31.12.1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28.02.1997, n. 30;
La tutela di ottemperanza è esperibile in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e dopo il decorso del termine legale applicabile; nel caso concreto il TAR ha accertato tali presupposti sulla base della certificazione di mancata impugnazione e della documentazione prodotta.
art. 114 c.p.a.
Ritenuto che di conseguenza il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati in premessa; e che l’Amministrazione intimata deve provvedere entro sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato;
Accertati i presupposti dell’ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione l’esecuzione puntuale e completa del titolo entro un termine stabilito.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Considerato che sussistono i presupposti previsti dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., per disporre a titolo di penalità di mora il pagamento di € 10,00 al giorno, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza da parte dell’Amministrazione intimata ed entro un massimo di giorni sessanta, a far data dalla notificazione o comunicazione della presente decisione e fino all’insediamento del Commissario ad acta;
In sede di ottemperanza il giudice può applicare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione, determinandone l’importo, la durata massima e il termine finale.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Rilevato inoltre che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, di cui è chiesta l’ottemperanza (attestata da apposita certificazione di Cancelleria) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31.12.1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28.02.1997, n. 30;
Il decorso del termine previsto dalla disposizione è stato verificato dal TAR quale presupposto per procedere all’ottemperanza del titolo nei confronti dell’amministrazione.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
Per la presentazione della parcella del Commissario ad acta il termine di decadenza decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza può essere accolto quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, la mancata impugnazione è attestata e risulta decorso il termine previsto per l’adempimento dell’amministrazione.
- In sede di ottemperanza il giudice può fissare all’amministrazione un termine per l’esecuzione completa del titolo e nominare un Commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per il caso di persistente inerzia.
- Per assicurare l’effettività dell’ordine di ottemperanza, il giudice può applicare una penalità di mora giornaliera, delimitandone durata e termine finale e facendola cessare con l’insediamento del Commissario ad acta.
- Il termine di decadenza per la presentazione della parcella del Commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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