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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07541/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 17/09/2025 che aveva rigettato il riesame avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di euro 16.764.849,00. Quattro motivi principali: 1) violazione di legge per presunto mancato rispetto del termine previsto dall'art. 324 c. 3 cod. proc. pen. a causa di tardiva trasmissione degli atti nonostante il processo telematico; 2) vizio della motivazione e inutilizzabilità delle intercettazioni ex art. 271 cod. proc. pen. per carenza motivazionale dell'autorizzazione del Gip del 28/10/2021; 3) erronea qualificazione di una societa di fatto e delle operazioni come fatture soggettivamente inesistenti e operazioni fittizie, senza considerare la diversita delle societa, la data di costituzione, gli adempimenti fiscali e l'assenza di esteriorizzazione di una societa di fatto (censura rivolta agli artt. 321 e 324 in relazione all'art. 416 cod. pen.); 4) carenza della motivazione in ordine al periculum in mora, non essendo dimostrato un concreto rischio di dispersione del patrimonio, essendosi limitati i giudici a richiamare il rischio di riciclaggio con riferimento all'acquisto di un capannone.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondato. Ha ritenuto che i motivi costituissero reiterazione di tesi già proposte e valutate in sede di riesame e prive della specificità richiesta in cassazione. Sul punto di diritto relativo al decorso del termine per la decisione del tribunale del riesame ha richiamato il principio secondo cui il termine decorre dalla ricezione degli atti e non dalla sola istanza, e ha confermato la necessità della completezza della trasmissione degli atti per la decorrenza del termine. Quanto alle intercettazioni, ha escluso l'inammissibilità per aspecificità del ricorso che non dimostrava la decisività delle intercettazioni ai fini del provvedimento impugnato, rilevando comunque la congruità della motivazione del Gip. In ordine ai presupposti del sequestro (fumus e periculum in mora) la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato l'esistenza di una societa di fatto, l'uso di societa cartiere e l'esistenza di un meccanismo di evasione e reimpiego dei proventi anche in immobili; ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione sintetica ma effettiva sul periculum con riferimento al rischio di autoriciclaggio e dispersione dei beni. Conseguentemente, ha confermato l'ordinanza impugnata e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Il termine per la decisione del tribunale del riesame decorre dalla ricezione degli atti processuali e non dalla sola presentazione dell'istanza; la completezza della trasmissione degli atti è condizione per la decorrenza del termine

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Collegato ad art. 324 per la disciplina del termine decadenziale nelle misure reali; conferma il principio della decorrenza dal ricevimento degli atti

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla presunta carenza motivazionale dell'autorizzazione delle intercettazioni; la Corte richiede specificità e dimostrazione della decisività degli elementi censurati

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Norma sulle intercettazioni: la loro inutilizzabilità deve essere dedotta con dettaglio e dimostrazione della rilevanza decisiva ai fini del provvedimento impugnato

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disciplina del sequestro preventivo finalizzato alla confisca: il provvedimento deve contenere concisa ma effettiva motivazione anche del periculum in mora

  • art. 240 cod. pen.

    Riferimento alla confisca per equivalente, finalità del sequestro disposto per assicurare l'anticipazione dell'effetto ablativo

  • art. 416 cod. pen.

    Riguarda l'associazione a delinquere; la Corte ha valutato che il tribunale del riesame ha adeguatamente collegato i ruoli e i contributi degli indagati al meccanismo fraudolento

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    art. 581 comma 1; art. 591 comma 1 lett. c)

    Prescrizioni di specificità e motivazione dei motivi in cassazione: il ricorso è inammissibile se generico e privo della specificità richiesta

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 38670 del 21/07/2016 (Culasso)

    Principio richiamato circa la decorrenza del termine per il riesame dal ricevimento degli atti

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 17 del 21/06/2000 (Primavera)

    Principio sulla congruità della motivazione delle misure cautelari e sulla non apparente ripetitività delle formule normative

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Principio che richiede la concisa motivazione anche del periculum in mora nei sequestri preventivi finalizzati alla confisca

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo sono ammissibili solo per violazione di legge e devono offrire motivi specifici e non meramente riformulatori delle contestazioni già svolte in sede di riesame
  • Per il decorso del termine decadenziale previsto per la decisione del tribunale del riesame (art. 324 c. 6 in combinato con art. 309 c. 9-10) conta la ricezione degli atti da parte del giudice e non soltanto la presentazione dell'istanza; l'introduzione del processo telematico non elide l'esigenza della completa trasmissione degli atti
  • Le censure sull'utilizzabilità delle intercettazioni devono dimostrare la loro decisività rispetto al provvedimento impugnato; la mera asserita carenza motivazionale dell'autorizzazione non è sufficiente in cassazione senza dimostrare la rilevanza decisiva dell'elemento probatorio
  • In sede di legittimità non è consentito rinnovare la valutazione globale del materiale probatorio per contestare la ricostruzione fattuale del giudice del riesame, salvo che non sussistano vizi di diritto o una motivazione così carente da risultare formalmente inidonea
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione anche sul periculum in mora; è sufficiente una motivazione concisa ma effettiva che colleghi il rischio di dispersione o di autoriciclaggio agli elementi investigativi acquisiti
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente, tra cui condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende

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