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Sentenza

Sentenza n. 941/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura di carta in risme a ridotto impatto ambientale, unitamente agli atti di gara e al riscontro negativo sull’istanza di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore dell’operatore economico controinteressato, relativa a quattro lotti territoriali. Ha dedotto la violazione della lex specialis, degli articoli 13 e 15 del disciplinare, dell’articolo 4.1.2 del capitolato tecnico, degli articoli 82, 87 e 101 del d.lgs. n. 36/2023 e del principio di autovincolo. In particolare, ha sostenuto che la scheda tecnica del prodotto offerto dall’aggiudicataria non dimostrasse, al momento della presentazione dell’offerta, il possesso del requisito tecnico minimo relativo all’assenza di alchifenoli e che la stazione appaltante avesse illegittimamente utilizzato il soccorso istruttorio per acquisire successivamente documentazione mancante, così modificando o integrando l’offerta. La ricorrente ha inoltre contestato l’idoneità della certificazione LEI e della certificazione ISO 14001 a comprovare il requisito relativo al prodotto. Ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro e, in subordine, il risarcimento del danno. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che l’offerta della ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa perché la scheda tecnica era sottoscritta da soggetti privi dei poteri rappresentativi della cartiera e perché la certificazione Blauer Engel prodotta riguardava un prodotto diverso da quello offerto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto incontestato che l’aggiudicataria avesse prodotto una scheda tecnica attestante la produzione ECF, la certificazione LEI, la certificazione ISO 14001, i contatti della cartiera produttrice e la dichiarazione di conformità al capitolato e ai CAM. La produzione ECF è stata considerata sufficiente a comprovare l’assenza di cloro elementare, in base alla nota 9 dei CAM, che presume conforme la carta ECF. Quanto all’assenza di alchifenoli, il giudice ha valorizzato i chiarimenti forniti dalla cartiera e le analisi allegate, che avevano confermato il requisito. Ha inoltre ritenuto rilevanti la certificazione LEI e la certificazione ISO 14001, quest’ultima riferita al sistema di gestione ambientale del ciclo produttivo, nonché le ulteriori indicazioni contenute nella confezione del prodotto e la reperibilità della certificazione Ecolabel sul sito del produttore. Il TAR ha escluso che l’acquisizione successiva di documenti integrasse un soccorso istruttorio diretto a colmare una carenza dell’offerta: si è trattato, invece, di un subprocedimento di verifica della conformità tecnica e della veridicità di elementi già desumibili dalla documentazione presentata, senza alterazione del contenuto dell’offerta. Il limite della par condicio è costituito dall’intangibilità dell’offerta, che nel caso concreto non è stata violata. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile, in ragione del rigetto del ricorso principale e della conseguente insussistenza di utilità concreta per l’aggiudicataria. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione ai limiti del soccorso istruttorio; il giudice ha ritenuto che l’attività svolta fosse una verifica della conformità e della veridicità dell’offerta, non un’integrazione di documentazione mancante.

  • art. 82 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della gara e alla documentazione dell’offerta; la censura è stata respinta poiché la documentazione acquisita non ha modificato l’offerta.

  • art. 87 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla verifica dell’offerta; la stazione appaltante ha legittimamente svolto un subprocedimento di verifica della conformità tecnica.

  • Decreto CAM 4 aprile 2013, paragrafo 5.2.2

    «è presunta conforme la carta ECF poiché prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare cloro elementare (cloro gassoso)»

    La carta ECF beneficia della presunzione di conformità quanto all’assenza di cloro elementare. La conformità ai CAM può essere comprovata mediante certificazione di parte terza, etichetta ambientale equivalente o dichiarazione del legale rappresentante, con possibilità per la stazione appaltante di verificare la veridicità tramite i contatti del produttore.

  • art. 13 del disciplinare di gara

    La documentazione richiesta dalla lex specialis doveva consentire la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici; nel caso concreto la documentazione prodotta e successivamente verificata è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 15 del disciplinare di gara

    La disposizione è stata valutata unitamente alla disciplina di gara; il giudice ha escluso la violazione poiché la verifica successiva riguardava informazioni già contenute o desumibili dall’offerta.

Massime di principio

  • La comprova della conformità tecnica dell’offerta costituisce un subprocedimento di verifica mediante il quale la stazione appaltante può acquisire chiarimenti e documenti sul contenuto dei prodotti o servizi offerti, purché tale attività non alteri né integri sostanzialmente l’offerta originaria.
  • Non integra soccorso istruttorio illegittimo l’acquisizione di documentazione diretta a verificare la veridicità di caratteristiche e dichiarazioni già desumibili dalla scheda tecnica, dalla confezione del prodotto o dalla dichiarazione di conformità presentata in gara.
  • Nelle procedure di gara, il limite della verifica postuma della conformità tecnica è rappresentato dall’intangibilità dell’offerta: la documentazione successiva è ammissibile se dimostra una qualità già posseduta e dichiarata, mentre non può introdurre una prestazione o un requisito nuovo.
  • Quando la disciplina CAM prevede una presunzione di conformità per una determinata caratteristica produttiva, la dichiarazione relativa a tale caratteristica può assolvere all’onere iniziale di attestazione, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di verificarne successivamente la veridicità.
  • La mancata indicazione di una certificazione sulla confezione del prodotto non giustifica l’esclusione se la lex specialis non impone espressamente tale indicazione e la certificazione o l’informazione richiesta è comunque reperibile attraverso gli elementi indicati nell’offerta.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieBando e lex specialisSoccorso istruttorioPrincipio di equivalenza
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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