Sentenza n. 3595/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza a giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 2598/2025 del Tribunale di Milano, sezione lavoro, pubblicata in data 5 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive e interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza dopo che la sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, munita di formula esecutiva, era stata notificata al Ministero ed era passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto del dipendente alla fascia retributiva 9 dal 1° gennaio 2020 e condannato il Ministero al pagamento di euro 14.927,76, maturati fino a giugno 2025, oltre agli interessi da ciascuna mensilità fino al saldo. Il ricorrente ha dedotto la totale mancata esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'entità del credito e senza indicare pagamenti, neppure parziali. Sono state inoltre formulate domande ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., relative a rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Dalla documentazione e dalle dichiarazioni della parte è emersa l'assenza di qualsiasi pagamento, mentre il Ministero non ha fornito deduzioni o indicazioni contrarie; il credito è quindi risultato non contestato nell'an e nel quantum. Il TAR ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di corrispondere entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza il capitale dovuto, pari a euro 14.927,76, oltre agli interessi da ciascuna mensilità fino al saldo. La richiesta relativa agli interessi maturati dopo il giudicato è stata ritenuta già compresa nel titolo esecutivo, che riconosceva gli interessi fino al saldo. La rivalutazione monetaria è stata esclusa: il credito è un debito di valuta e il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. non è stato allegato e dimostrato. È stata inoltre respinta la domanda risarcitoria, per genericità e perché l'accoglimento dell'ottemperanza consente l'integrale esecuzione del giudicato, senza impossibilità, elusione o violazione del titolo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, da attivare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario non ha diritto a un compenso ulteriore, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione
Consente nel giudizio di ottemperanza di chiedere rivalutazione, interessi maturati dopo il giudicato e risarcimento dei danni connessi all'impossibilità, mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato; nel caso concreto mancavano i presupposti per rivalutazione e risarcimento.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine è possibile agire per l'esecuzione coattiva del titolo.
art. 1277 c.c.
La somma di denaro dovuta costituisce un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico.
art. 1224, comma 1, c.c.
In caso di mora nel pagamento di un debito pecuniario sono dovuti gli interessi legali, salvo diversa previsione.
art. 1224, comma 2, c.c.
La rivalutazione o il maggior danno possono essere riconosciuti solo se il creditore allega e dimostra il danno ulteriore non compensato dagli interessi legali; tale prova è mancata.
Massime di principio
- L'omessa esecuzione di una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata e divenuta esigibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, integra inottemperanza e legittima l'accoglimento dell'azione ex art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non contesta né l'esistenza né l'entità del credito e non documenta pagamenti, il giudice può ordinare il pagamento integrale delle somme risultanti dal titolo esecutivo, assegnando un termine e nominando preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Gli interessi fino al saldo già riconosciuti dal giudicato fanno parte dell'obbligo esecutivo e non costituiscono una pretesa ulteriore da dimostrare nel giudizio di ottemperanza.
- Le somme dovute a titolo di differenze retributive costituiscono debiti di valuta; la rivalutazione monetaria non è automatica e può essere riconosciuta soltanto se il creditore allega e dimostra, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., un maggior danno non compensato dagli interessi legali.
- La domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. è infondata quando è generica e quando l'esecuzione integrale del giudicato è ancora possibile, senza una situazione di impossibilità, violazione o elusione del titolo.
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