Sentenza n. 344/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 4672/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il rigetto di un’istanza di condono edilizio relativa alla realizzazione di due verande
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti contestavano la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittimo il rigetto dell’istanza di condono presentata ai sensi della l. 326/2003 e della l.r. Lazio n. 12/2004. Con il primo motivo deducevano violazione e falsa applicazione della disciplina sul terzo condono, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza e arbitrarietà, sostenendo che le due verande abusive fossero state ultimate il 18 giugno 2002 e quindi entro il termine utile del 31 marzo 2003. Con il secondo motivo lamentavano nuovamente i medesimi vizi, sostenendo che la determinazione dirigenziale fosse stata adottata senza la disponibilità delle fotografie aeree del 28 agosto 2004 e mediante il mero recepimento di valutazioni di altri uffici, in violazione del principio tempus regit actum. Contestavano inoltre il rilievo attribuito all’assenza di riferimenti alle verande nel contratto di compravendita del 30 maggio 2003, osservando che all’epoca non era ancora vigente la disciplina del terzo condono.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto entrambi i motivi e confermato integralmente la sentenza del TAR. Quanto alla data di ultimazione delle opere, ha ritenuto che l’affermazione delle appellanti, secondo cui le verande sarebbero state realizzate nel giugno 2002, fosse una mera allegazione priva di adeguato supporto probatorio. Le fotografie aeree relative al 28 agosto 2004 mostravano infatti che le opere non erano ancora presenti, mentre i sopralluoghi congiunti della Direzione Antiabusivismo Edilizio e della Polizia Municipale avevano collocato la realizzazione in epoca successiva all’agosto 2004, oltre il termine previsto per la condonabilità. Il Collegio ha inoltre escluso il difetto di istruttoria e il travisamento, rilevando che l’Amministrazione aveva valutato una pluralità coordinata di elementi: fotografie aeree, verbali di sopralluogo e dichiarazioni dei soggetti coinvolti nella realizzazione, che collocavano l’esecuzione delle verande nell’anno 2004. L’omessa menzione delle opere nel contratto di compravendita del 2003 è stata ritenuta non neutra, ma indice sintomatico dell’inesistenza delle opere a quella data, considerato l’interesse delle parti a rappresentare eventuali difformità edilizie potenzialmente rilevanti anche ai fini della validità del contratto o di pretese risarcitorie. È stata quindi esclusa anche la violazione del principio tempus regit actum, poiché il provvedimento era fondato su elementi istruttori già acquisiti. Le appellanti sono state condannate, secondo soccombenza, al pagamento delle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
l. 326/2003
La condonabilità dell’abuso edilizio è subordinata alla sua ultimazione entro il termine previsto dalla disciplina del terzo condono; opere realizzate successivamente sono escluse dalla sanatoria.
l.r. Lazio n. 12/2004
La normativa regionale individua il termine ultimo del 31 marzo 2003 per la condonabilità degli abusi edilizi rilevanti nel giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi delle parti appellanti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio, la parte che invoca l’ultimazione delle opere entro il termine legale deve fornire adeguati riscontri obiettivi; la mera dichiarazione contenuta nell’istanza di sanatoria non è sufficiente quando gli elementi istruttori acquisiti dall’Amministrazione collocano l’intervento in epoca successiva.
- Le fotografie aeree, i sopralluoghi della polizia municipale e degli uffici tecnici e le dichiarazioni dei soggetti coinvolti possono concorrere, mediante una valutazione complessiva, a dimostrare la data di realizzazione di un abuso edilizio e a fondare il rigetto dell’istanza di condono.
- L’omessa indicazione di opere abusive nell’atto di compravendita dell’immobile non è necessariamente un dato neutro: può costituire un indice sintomatico dell’inesistenza delle opere alla data della vendita, soprattutto quando le parti avevano interesse a rappresentare difformità edilizie potenzialmente rilevanti sul piano della validità del contratto o delle pretese risarcitorie.
- Non sussiste difetto di istruttoria quando il provvedimento di rigetto del condono si fonda sulle risultanze acquisite in procedimenti amministrativi connessi e su un’attività istruttoria coordinata tra diversi uffici, purché tali elementi siano pertinenti, convergenti e idonei a sostenere la decisione.
- Il principio tempus regit actum non impedisce all’Amministrazione di utilizzare, nel procedimento decisorio, elementi probatori formati o acquisiti nell’ambito di procedimenti connessi, purché gli stessi siano già disponibili e rilevanti per l’accertamento dei presupposti del provvedimento.
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