Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12958/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna in primo grado. Reati contestati: resistenza a pubblico ufficiale (capo B, art. 337 c.p.), violazione degli obblighi di sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011) e, per Piazza, false dichiarazioni alle forze di polizia (capo C, art. 496 c.p.). I ricorrenti hanno dedotto in vari motivi difetto di motivazione e insufficienza probatoria (Oliveri: contestazione della resistenza e dell'integrazione della violazione della sorveglianza speciale; contestazione del diniego delle attenuanti e dell'applicazione della recidiva; Piazza: carenze nella motivazione circa la prova della falsa dichiarazione), nonché vizio di violazione di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto fondate e congruenti le valutazioni di merito della Corte d'appello: le dichiarazioni concordi dei militari attestavano che i due si divincolarono, montarono su un motociclo e fuggirono, il che integra il reato di resistenza; la violazione della sorveglianza speciale può essere integrata anche da frequentazioni "anche solo occasionali" con soggetti pregiudicati; l'identificazione fotografica effettuata dai carabinieri ha fornito prova affidabile per la contestazione della falsa dichiarazione. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione relativa al diniego delle attenuanti e all'applicazione della recidiva in presenza di precedenti gravi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e, ciascuno, alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che il divincolarsi o lo strattonare i pubblici ufficiali, quando impiegati per neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale e sottrarsi alla presa con intento di fuga, integrano il reato di resistenza a pubblico ufficiale; non è necessaria una mera opposizione passiva.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    La violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale si configura anche quando l'interessato si accompagni "anche solo occasionalmente" con soggetti pregiudicati: non è richiesta la prova dell'abitualità dei contatti per integrare il reato.

  • art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Il decreto applicativo e l'art. 8 consentono di adattare le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione al caso concreto e hanno efficacia integrativa rispetto al precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, rafforzandone l'ambito applicativo.

  • art. 496 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che le false dichiarazioni fornite alle forze dell'ordine sulle generalità possano essere adeguatamente accertate anche tramite individuazione fotografica operata dai militari, e costituire così base probatoria valida per la condanna.

  • Cass. Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022

    Principio giurisprudenziale richiamato secondo cui costituiscono resistenza quegli atti (es. strattonare, divincolarsi) volti a impedire l'arresto o l'azione del pubblico ufficiale con l'impiego della forza.

  • Cass. Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018

    Principio che conferma che la normativa secondaria applicativa delle misure di prevenzione può integrare il precetto penale relativo alla violazione degli obblighi, potendo far rientrare nel reato anche contatti non abituali con soggetti pregiudicati.

Massime di principio

  • Il divincolarsi o l'impiego di forza per sottrarsi all'identificazione o all'arresto supera la mera opposizione passiva e configura resistenza a pubblico ufficiale.
  • La violazione degli obblighi di sorveglianza speciale può essere integrata da contatti occasionali con soggetti pregiudicati; non è necessaria la prova dell'abitualità.
  • L'identificazione fotografica svolta dalle forze di polizia, se descritta e motivata, può costituire elemento probatorio sufficiente per attribuire responsabilità per false dichiarazioni.
  • Le deposizioni concordanti dei pubblici ufficiali sono valutate come elementi probatori di rilievo: la Corte richiede che l'attacco in cassazione mostri profili specifici di illogicità o vizi di motivazione per essere accolto.
  • La presenza di precedenti penali gravi e la reiterazione comportano difficilmente il riconoscimento delle attenuanti generiche e possono giustificare l'applicazione della recidiva.
  • I ricorsi devono essere articolati con argomentazioni concrete e specifiche sulle carenze di motivazione o sull'erronea applicazione del diritto, altrimenti rischiano l'inammissibilità e le condanne per spese e sanzioni accessorie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.