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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18936/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la non specificità dei motivi perché meramente reiterativi delle censure già dedotte in appello e già disattese dalla Corte territoriale. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per un reato in materia di stupefacenti. Il primo motivo censurava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 c.p.; il secondo motivo contestava l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi si limitavano a riproporre le stesse doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva invece indicato elementi probatori congrui e non illogici a sostegno della decisione.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 4 c.p.

    È richiamato come attenuante richiesta dalla difesa, ma il motivo che ne lamentava il mancato riconoscimento è stato ritenuto inammissibile perché meramente riproduttivo delle doglianze già respinte in appello.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    È la norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per il delitto in materia di stupefacenti; la motivazione di merito è stata considerata congrua e non illogica.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si risolvano nella mera reiterazione delle censure già formulate in appello, senza una critica argomentata e specifica della motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza è inammissibile quando omette di confrontarsi con le rationes decidendi della decisione di merito e si limita a prospettare in modo apparente le stesse questioni già decise.
  • Quando il giudice di appello abbia indicato elementi probatori congrui e non illogici a sostegno della responsabilità, la censura di legittimità che ne riproponga soltanto una diversa lettura del materiale probatorio non supera il vaglio di specificità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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