Sentenza del 21/03/2019 n. 7985 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Istituto ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004-2008, riguardanti alcune aree edificabili di sua proprietà. Ha sostenuto di avere diritto all'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992, in quanto istituzione pubblica assistenziale, e a quella prevista dalla lett. i) della medesima norma, poiché le aree erano funzionali al reperimento delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività assistenziali. Ha inoltre sollevato dubbi di legittimità costituzionale delle norme, lamentando una disparità di trattamento rispetto ad altri enti assistenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), riguarda le istituzioni sanitarie pubbliche autonome che esercitano attività di assistenza ospedaliera, non le istituzioni che svolgono mera assistenza all'infanzia. Inoltre, l'esenzione prevista dalla lett. i) richiede che l'immobile sia direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di un'attività agevolata; non è sufficiente che l'area produca o possa produrre risorse economiche destinate a finanziare l'attività assistenziale. Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute irrilevanti o manifestamente infondate. L'Istituto è stato condannato a rimborsare al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.500 euro oltre accessori, nonché a versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a)
Sono esenti da imposta "gli immobili posseduti... dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 41... destinati esclusivamente ai compiti istituzionali".
L'esenzione è soggetta sia a un requisito soggettivo, consistente nell'appartenenza alla categoria delle istituzioni sanitarie pubbliche autonome che svolgono assistenza ospedaliera, sia a un requisito oggettivo, consistente nella destinazione esclusiva dell'immobile ai compiti istituzionali. L'assistenza all'infanzia non è stata ritenuta equivalente all'assistenza ospedaliera.
Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 41
La norma riguarda gli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera e gli ospedali indicati dalla legge.
Il richiamo dell'art. 7, lett. a), non comprende ogni ente pubblico o assistenziale, ma soltanto gli enti riconducibili alle categorie e alle attività specificamente indicate, in particolare l'assistenza ospedaliera.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
Sono esenti da imposta "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi... art. 87, comma 1, lett. c)... destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive".
L'esenzione richiede una destinazione diretta, immediata ed esclusiva dell'immobile allo svolgimento dell'attività agevolata. Non basta che il bene sia utilizzato per ottenere redditi o risorse finanziarie con cui sostenere, indirettamente, l'attività istituzionale.
D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, art. 5
Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona.
La trasformazione dell'Istituto da IPAB ad Azienda pubblica di servizi alla persona non comporta automaticamente il riconoscimento delle esenzioni ICI, che dipendono comunque dalla specifica categoria dell'ente e dalla destinazione concreta degli immobili.
Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23
La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante per la decisione e non manifestamente infondata.
La Corte ha escluso il rinvio alla Corte costituzionale perché la questione relativa alla lett. a) era irrilevante nel caso concreto e quella relativa alla lett. i) era manifestamente infondata.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede il versamento di un ulteriore contributo unificato quando il ricorso è rigettato.
A seguito del rigetto del ricorso, l'Istituto è stato tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali costituiscono eccezioni al regime ordinario e devono essere interpretate restrittivamente; non possono essere estese per analogia a enti o attività non espressamente ricompresi nella norma.
- Per ottenere un'esenzione immobiliare occorre verificare separatamente il requisito soggettivo dell'ente e quello oggettivo relativo alla destinazione concreta del bene.
- La natura pubblica, assistenziale o non lucrativa dell'ente non determina automaticamente l'esenzione: è necessario che l'immobile sia utilizzato direttamente ed esclusivamente per una delle attività agevolate.
- Un'area edificabile destinata a produrre reddito o a finanziare indirettamente le attività istituzionali non è normalmente considerata direttamente strumentale all'attività assistenziale.
- La trasformazione di un ente da IPAB ad Azienda pubblica di servizi alla persona non conserva né estende automaticamente le agevolazioni fiscali; resta decisiva la verifica delle condizioni previste dalla specifica norma tributaria.
- Le contestazioni costituzionali hanno concrete possibilità di essere esaminate solo se la norma censurata è decisiva per il caso e se esiste un dubbio non manifestamente infondato; se manca il requisito oggettivo dell'esenzione, la questione può essere dichiarata irrilevante.
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