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Sentenza

Sentenza n. 120/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza n. 217/2024 dell'11 novembre 2024, emessa dal Tribunale di LANCIANO, sezione del lavoro, nel ricorso n. R.G. n. 374/2024, notificata per la sua esecuzione all'Amministrazione competente il 12/11/2024.

Giustizia amministrativa202600013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Lanciano che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lanciano, sezione del lavoro, che le aveva riconosciuto, per gli anni scolastici indicati nella sentenza civile, il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente previsto dall'art. 1, commi 121 e seguenti, della l. 107/2015. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 12 novembre 2024, ma il Ministero non aveva provveduto alla sua esecuzione. Il ricorso si fonda sulla sussistenza del titolo giudiziale, sulla mancata ottemperanza e sul decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, applicabile al giudizio di ottemperanza con gli opportuni adattamenti. Il Collegio richiama inoltre il principio secondo cui l'Amministrazione intimata non può giustificare l'inerzia invocando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso, richiamando il proprio consolidato orientamento in materia. Ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza civile, accreditando le somme riconosciute in favore della ricorrente sulla carta elettronica del docente, ai fini previsti dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, con gli accessori dovuti secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. L'esecuzione deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, nomina quale commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un proprio funzionario, incaricandolo di provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro ulteriori 60 giorni. Esclude la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerato il contenuto importo da corrispondere e la maturazione degli interessi secondo il titolo giudiziale. Condanna il Ministero al pagamento di 500 euro, oltre contributo unificato ove versato e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dispone infine la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo per gli accertamenti di competenza, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    La manifesta fondatezza della domanda di ottemperanza consente la decisione con sentenza in forma semplificata; la disposizione è inoltre richiamata quale base del giudizio di ottemperanza.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    Ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.

    Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria la spedizione del titolo giudiziale in forma esecutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il termine di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza, con gli adattamenti derivanti dalla disciplina processuale amministrativa; per tale giudizio non occorre la formula esecutiva.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990

    Il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

    L'Amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza deducendo la competenza di un diverso organo centrale dello stesso Ministero: deve adottare il provvedimento finale, ove competente, oppure trasmettere gli atti all'organo competente.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Le somme riconosciute dal titolo giudiziale devono essere accreditate sulla carta elettronica del docente per le finalità di aggiornamento e formazione previste dalla disposizione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando esistono un titolo giudiziale esecutivo, notificato all'amministrazione, e una persistente mancata esecuzione del comando giudiziale dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicato con gli adattamenti propri del processo amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva al titolo giudiziale, in forza dell'art. 115, comma 3, c.p.a.
  • L'amministrazione intimata non può sottrarsi all'esecuzione di un giudicato invocando la competenza di un diverso organo centrale del medesimo apparato ministeriale; deve provvedere direttamente, ove competente, oppure trasmettere gli atti all'organo competente.
  • Quando l'amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione inerte entro un ulteriore termine.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a. può essere esclusa quando, in relazione all'importo contenuto da corrispondere e alla maturazione degli interessi già prevista dal titolo, non risulti necessaria o proporzionata ai fini dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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