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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36536/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti proponevano ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. sostenendo un errore di fatto nella sentenza della Corte di cassazione del 19/06/2023: avrebbero subito una svista nella valutazione del motivo relativo alla bancarotta fraudolenta per distrazione riguardante cespiti annotati in "attrezzatura varia e minuta" per euro 8.734,08 (al netto degli ammortamenti). La difesa lamentava che la Corte di cassazione non avrebbe tenuto conto della natura e dell'obsolescenza dei beni e della possibilità che gli stessi fossero stati ceduti alla Tiesse s.r.l. nel 2003 unitamente agli immobili, cioè omessa assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione.

La decisione

I ricorsi straordinari sono stati dichiarati inammissibili. Il giudice ha ritenuto che la Corte di cassazione, nella sentenza impugnata del 19/06/2023, aveva correttamente richiamato e considerato il primo motivo di impugnazione: le osservazioni criticate costituiscono valutazioni giuridiche e di merito (errori di giudizio), non errori percettivi o materiali rientranti nell'art. 625-bis c.p.p. Poiché il rimedio straordinario è limitato a errori materiali o di fatto percettivi e 'decisivi', le censure formulate esulavano da tale perimetro. Perciò i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, salvo prova dell'assenza di colpa.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario è ammesso solo per errore materiale o per errore di fatto percettivo (svista o equivoco nella lettura degli atti) e solo se tale errore sia 'decisivo' ossia abbia determinato una pronuncia diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore; non copre opinioni, valutazioni o errori di giudizio.

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002

    Definisce l'errore di fatto come svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità che abbia determinato una decisione diversa.

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011

    Se la causa dell'errore contiene valutazioni e non è esclusivamente percettiva, si configura un errore di giudizio non sindacabile con l'art. 625-bis.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018

    Conferma la distinzione tra errore di fatto percettivo e valutazioni interpretative/giudiziali, escludendo la sindacabilità di queste ultime mediante il rimedio straordinario.

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014

    Sottolinea che l'errore rilevabile ai sensi dell'art. 625-bis deve essere 'decisivo', cioè idoneo a mutare l'esito del giudizio.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    In assenza di prova dell'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il ricorrente può essere condannato al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori materiali o di fatto percettivi (svista/ equivoco nella lettura degli atti) e solo se tali errori risultano 'decisivi' per l'esito del giudizio; non è lo strumento per contestare valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
  • Se la decisione impugnata dimostra che la Corte ha effettivamente considerato il motivo dedotto, le censure che si limitano a criticare la valutazione dei fatti o la motivazione sono inammissibili con il rimedio straordinario.
  • Le questioni relative a peso/valore/obsolescenza di beni, credibilità della prova e dinamiche di cessione sono tipicamente valutazioni di merito non sindacabili con l'art. 625-bis; vanno dimostrate come errori percettivi concreti e specifici per essere efficaci.
  • Prima di proporre un ricorso ex art. 625-bis è necessario individuare con precisione la svista/materiale omissione (documento non considerato, fraintendimento testuale) e dimostrare in che modo la correzione della svista avrebbe mutato la decisione.
  • Chi propone il ricorso corre il rischio di essere condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende se non prova l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione; è quindi opportuno valutare attentamente la fondatezza formale dell'errore prima di agire.
  • In situazioni in cui il problema è essenzialmente riconducibile a una diversa valutazione dei fatti, occorre valutare rimedi diversi (es. nuovi mezzi di prova nei gradi competenti se ancora fruibili) o limitarsi ad argomentazioni nell'ordinario ricorso per cassazione, nei termini e limiti consentiti.

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