Cassazione Civile, Ordinanza n. 17039/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale della polizia municipale che contestava a una società titolare di tre autorizzazioni per affittacamere, operanti nello stesso stabile, di avere in realtà gestito unitariamente le tre strutture come un unico albergo senza la necessaria autorizzazione. Il comune ha quindi emesso ordinanza-ingiunzione per violazione della normativa regionale veneta sulle strutture ricettive. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del tribunale che, in appello, aveva confermato la sanzione. Con il primo motivo hanno denunciato violazione della normativa regionale e motivazione apparente, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare indici economico-fiscali e gestionali dell'unitarietà, non bastando gli elementi organizzativi e pubblicitari valorizzati. Con il secondo motivo hanno censurato la mancata considerazione dei requisiti obbligatori degli alberghi previsti dalla legge regionale e dai relativi allegati, nonché l'erronea esclusione del rilievo dell'art. 12 del codice del turismo, che ammette affittacamere composti da camere in più appartamenti. Con il terzo motivo hanno invocato il giudicato di una precedente sentenza amministrativa, sostenendo che essa avrebbe escluso il cambio di destinazione d'uso e confermato la liceità della struttura come affittacamere.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non fosse apparente, perché il tribunale aveva ricostruito in modo puntuale e coerente gli indici fattuali della gestione unitaria abusiva. Ha poi affermato che la sanzione andava valutata sulla base della normativa regionale vigente al momento dei fatti, e che i requisiti/classificazioni previsti per gli alberghi servono alla qualificazione degli esercizi legittimamente autorizzati, non a escludere l'abusività quando l'attività concretamente svolta sia di fatto alberghiera. Ha inoltre escluso l'efficacia preclusiva del precedente giudicato amministrativo, perché quel giudizio riguardava soltanto profili edilizi e la condonabilità delle opere, non l'accertamento dell'esercizio abusivo di attività alberghiera. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 41, comma 1, L.R. Veneto 4 novembre 2002 n. 33
la apertura delle strutture ricettive alberghiere era soggetta ad autorizzazione comunale; la violazione rileva ai fini della sanzione amministrativa se l'attività alberghiera è esercitata senza autorizzazione
art. 43, comma 1, L.R. Veneto 4 novembre 2002 n. 33
prevede la sanzione amministrativa e l'immediata chiusura in caso di esercizio, anche occasionale, di attività ricettiva senza autorizzazione
art. 23, L.R. Veneto 4 novembre 2002 n. 33
indica i requisiti minimi di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, rilevanti per la qualificazione degli esercizi regolarmente autorizzati
art. 25, L.R. Veneto 14 giugno 2013 n. 11
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo perché sopravvenuto rispetto ai fatti e comunque riferito alla disciplina classificatoria degli esercizi
allegati C, D, E, L.R. Veneto 14 giugno 2013 n. 11
utili alla classificazione e al controllo di qualità degli alberghi, non alla esclusione dell'abusività dell'attività di fatto svolta
art. 12, d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79
consente che gli esercizi di affittacamere siano composti da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati; il dato non esclude, però, che la concreta organizzazione possa integrare un'attività alberghiera abusiva
art. 132, n. 4, c.p.c.
la nullità per motivazione è configurabile solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente, non per insufficienza o non condivisibilità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge nei primi e terzi motivi
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
dedotto per la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione
art. 324 c.p.c.
il giudicato esterno è rilevante solo nei limiti del suo oggetto effettivo, che nel caso era diverso da quello della presente causa
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve superare il minimo costituzionale, altrimenti la sentenza è nulla
art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012
richiamato per spiegare la riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione al solo minimo costituzionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando manchi del tutto il percorso argomentativo o sia obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente allegare una motivazione ritenuta troppo sintetica o non convincente.
- In materia sanzionatoria amministrativa sulle strutture ricettive, conta l'effettiva attività concretamente esercitata, non solo la forma autorizzatoria nominale: una pluralità di autorizzazioni per affittacamere può non impedire la sanzione se gli indici fattuali dimostrano l'esercizio unitario di un albergo.
- Gli indici strutturali, organizzativi e pubblicitari vanno valutati complessivamente e non in modo atomistico; la "convergenza del molteplice" di più elementi può legittimare la qualificazione di fatto dell'attività come alberghiera abusiva.
- I requisiti previsti dalla normativa per la classificazione degli alberghi servono a regolare e qualificare gli esercizi legittimi, ma non escludono l'abusività quando la realtà sostanziale diverge dal titolo autorizzatorio.
- Il giudicato esterno preclude solo ciò che è stato effettivamente deciso nel precedente giudizio; se il primo giudizio ha riguardato profili edilizi o urbanistici, esso non impedisce un successivo accertamento sull'esercizio abusivo di attività ricettiva.
- Nel dedurre l'errore sul giudicato esterno, la parte deve riprodurre in ricorso il contenuto della decisione invocata, affinché la Corte possa verificarne la reale portata.
- La disciplina sopravvenuta non incide sulla legittimità di una sanzione amministrativa fondata sulla normativa vigente al momento del fatto accertato, salvo diversa previsione espressa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17016/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17017/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17020/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17022/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17028/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17032/2025 del 25/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →