Sentenza n. 3198/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza n° 3431/2025 pronunciata in data 20 Marzo 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Roma, Giudice monocratico dott.ssa M. Emili sezione lavoro, nel giudizio RG n. 22353/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2018/2019, 2020-2021, e 2021/2022, e, per l'effetto, CONDANNA Il Ministero resistente a provvedere a mettere a disposizione della ricorrente SABRINA FIORETTI tramite consegna della carta elettronica del docente, la somma complessiva di euro 1500,00; - e per ordinare il pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza da ottemperare in favore dell'avv. Massimo Pistilli la somma di euro € 600,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.a
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per tre anni scolastici e disponeva il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, protrattasi anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva, della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico della Carta elettronica del docente, nella misura complessiva di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, nonché il diritto al pagamento delle spese del giudizio presupposto, liquidate in euro 600,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito senza eccepire l'avvenuto adempimento né giustificare l'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che, a fronte del giudicato civile, il Ministero non aveva dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo né fornito giustificazioni sull'inerzia. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza presupposta entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di provvedere, previa richiesta della ricorrente, entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. È stata respinta la domanda di astreinte, perché ritenuta non equa nel caso concreto, anche considerando il tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 750,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato civile presupposto.
art. 114 c.p.a.
Consente di chiedere l'esecuzione del giudicato amministrativo o di altro provvedimento giudiziale eseguibile; nel caso concreto il TAR ha ordinato l'adempimento e nominato un commissario ad acta.
D.M. 55/2014
Utilizzato quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, tenuto conto della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e del concreto impegno difensionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostra l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti da un giudicato né fornisce una giustificazione dell'inerzia, il giudice deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo nell'organo direttivo competente dell'amministrazione, affinché provveda in via sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta dell'interessato.
- L'astreinte non costituisce una conseguenza automatica dell'accoglimento dell'azione di ottemperanza: la sua applicazione deve essere valutata equitativamente in relazione alle circostanze concrete, potendo essere negata anche quando persista l'inadempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza le spese possono essere liquidate tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva della controversia e del concreto impegno difensionale, mediante applicazione dei parametri previsti per l'esecuzione mobiliare.
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