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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43841/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cambiaggio, ingegnere collaudatore, era stato assolto dal Tribunale ma la Corte d'Appello lo aveva condannato per falso ideologico relativo al certificato di collaudo di opere di urbanizzazione secondaria (difformità nella posa di tubi drenanti, assenza di elementi progettuali, impianti non conformi, posti auto per disabili, ascensore non funzionante ecc.). In Cassazione il ricorrente denunciava carenza e vizio di motivazione dell'appello (mancata confutazione degli argomenti del primo grado), omessa rinnovazione dell'istruttoria in relazione a dichiarazioni ritenute decisive (Varone, Viale, Farini, perito Mistruzzi), questioni sulla natura fidefaciente del certificato di collaudo e mancanza dell'elemento soggettivo (dolo). Inoltre chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso. Ha ritenuto assorbente il motivo sulla prescrizione: calcolato il termine massimo (12 anni e 6 mesi) dal 22/04/2008 e tenuto conto delle sospensioni processuali, il reato è risultato estinto il 19/06/2021; perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Inoltre la Corte ha accolto il motivo relativo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello (violazione dei principi di oralità e immediatezza e dell'obbligo di "motivazione rafforzata" quando l'appello del PM ribalta un'assoluzione), determinando che la riforma della sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere preceduta dalla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Ciò comporta l'annullamento anche agli effetti civili della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore in grado d'appello per la valutazione della domanda di risarcimento/restaurazione.

Norme richiamate

  • art. 479 c.p.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato (falso ideologico in atto pubblico) quale titolo del capo d'imputazione

  • art. 476, secondo comma, c.p.

    Aggravante contestata in relazione al certificato di collaudo destinato a fare fede fino a querela di falso

  • art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis

    Introduce l'obbligo, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per questioni attinenti alla prova dichiarativa, di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; la Corte ha valutato la violazione di questo obbligo da parte della Corte d'appello

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Obbligo del giudice di esaminare il fondamento dell'azione civile in sede di giudizio di legittimità quando siano state pronunciate statuizioni civili nei precedenti gradi

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio rispetto al proscioglimento più favorevole in tema di prescrizione; la Corte non ha ravvisato elementi per proscioglimento più favorevole e ha pertanto dichiarato l'estinzione per prescrizione

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Vizio dedotto inerente alla motivazione e alla rinnovazione dell'istruttoria che può costituire motivo di cassazione

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" che caratterizza la prova penale

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di impugnazione richiamati riguardo ai motivi dedotti in cassazione

Massime di principio

  • Se in appello il Pubblico Ministero ottiene la riforma di una sentenza assolutoria basandosi su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale (art. 603, comma 3-bis) per rispettare i principi di oralità, immediatezza e contraddittorio.
  • La Corte d'appello che riformi in senso colpevolistico una assoluzione deve applicare una "motivazione rafforzata": confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione del primo grado e motivare la diversa valutazione delle prove.
  • Le dichiarazioni rese in primo grado per iscritto o acquisite con consenso delle parti, nonché le relazioni peritali, costituiscono comunque prove dichiarative e, se decisive per il ribaltamento dell'esito, richiedono la rinnovazione orale in appello.
  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto di tutte le cause di sospensione documentabili nel fascicolo processuale; se il reato è estinto per prescrizione la condanna viene annullata senza rinvio per gli effetti penali.
  • Quando nelle precedenti pronunce sono state disposte statuizioni civili, la Corte di legittimità deve esaminare il fondamento dell'azione civile (art. 578 c.p.p.); se l'annullamento riguarda gli effetti civili può rendersi necessaria la trasmissione al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
  • La qualifica dell'atto (es. certificato di collaudo) come 'fidefaciente' non elimina l'obbligo del giudice di motivare i fatti rilevanti attestati e di verificare se quanto attestato sia sindacabile; tuttavia l'aggravante connessa alla fede privilegiata incide sulla prescrizione e sulla rilevanza della prova

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