Sentenza n. 1417/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento “del provvedimento di “Archiviazione dell'Istanza” relativa alla pratica -OMISSIS- di rilascio di nulla osta per lavoro subordinato dello Sportello Unico dell'Immigrazione di Torino come comunicato a mezzo pec al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- lo scorso 2 settembre 2025; nonché di ogni atto prodromico, necessario, presupposto o consequenziale, tra cui l’avviso di avvio del procedimento di revoca del -OMISSIS-”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione dell'istanza di rilascio del nulla osta per lavoro subordinato e avviso di avvio del procedimento di revoca
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti nulla osta)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico dell'Immigrazione di Torino aveva disposto l'archiviazione dell'istanza relativa al rilascio di un nulla osta per lavoro subordinato, nonché gli atti presupposti e consequenziali, tra cui l'avviso di avvio del procedimento di revoca. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, a seguito dell'ordinanza cautelare del TAR, la Prefettura ha riaperto il procedimento, conclusosi favorevolmente per i ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta attraverso la riapertura del procedimento e la sua conclusione favorevole. Quanto alle spese, le ha compensate per metà, valorizzando l'intervento in autotutela della Prefettura successivo alla fase cautelare, e ha posto la restante metà a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandola in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale dedotta è stata integralmente soddisfatta dall'amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, durante il giudizio, l'amministrazione riapre il procedimento e lo conclude favorevolmente, soddisfacendo integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.
- Ai fini della regolazione delle spese, l'intervento favorevole dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso e alla fase cautelare può giustificare la compensazione parziale; la parte residua può essere posta a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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