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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05356/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

L'ente proprietario di immobili destinati a edilizia residenziale pubblica impugnava un avviso di accertamento IMU per omesso versamento relativo a una pluralità di unità immobiliari, sostenendo che si trattasse di alloggi sociali e quindi non assoggettabili a imposta. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente, per asserita carenza di reale esame delle doglianze sull'appartenenza degli alloggi agli enti di ERP; (2) violazione delle norme sul contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'atto fosse privo di motivazione quanto alla revoca dell'esenzione già dichiarata e che fosse nuova la questione della mancata contestazione della dichiarazione IMU; (3) violazione della disciplina IMU e del decreto ministeriale sugli alloggi sociali, assumendo che gli immobili dell'ente, per caratteristiche e destinazione, dovessero beneficiare dell'esenzione prevista per gli alloggi sociali; (4) omesso esame di fatti decisivi, con riferimento ad altre esenzioni IMU e alla natura della delibera comunale sulle tariffe, ritenuta non idonea a incidere su esenzioni stabilite dalla legge statale.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che la sentenza impugnata fosse sufficientemente motivata e che l'avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato, non essendo necessario indicare analiticamente le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione. Ha accolto il terzo motivo, affermando che il giudice di merito aveva erroneamente escluso l'esenzione IMU per gli immobili dell'ente senza verificare se gli stessi integrassero, in concreto, i requisiti degli alloggi sociali secondo il d.m. 22 aprile 2008. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo quando manchi del tutto l'esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta una motivazione sintetica o non condivisa.

  • art. 111 Cost.

    Il vizio di motivazione rileva solo se è violato il minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del ricorso per cassazione per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    È richiamato per sostenere l'asserita insufficienza motivazionale dell'atto impositivo e della decisione tributaria.

  • art. 1, comma 161 e 162, L. 296/2006

    Norme richiamate in relazione alla motivazione degli atti di accertamento tributario.

  • art. 13 d.l. 201/2011

    La Corte distingue tra esenzione per alloggi sociali e detrazione di 200 euro per gli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, escludendo un'assimilazione automatica tra le due categorie.

  • art. 13, comma 2, lett. b, d.l. 201/2011

    L'esenzione IMU spetta agli alloggi sociali definiti dal d.m. 22 aprile 2008, se adibiti ad abitazione principale dell'assegnatario.

  • art. 13, comma 10, d.l. 201/2011

    Prevede una detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Le norme agevolative o esentative in materia fiscale sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.

  • art. 52 d.lgs. 446/1997

    Il regolamento comunale non può incidere sulla individuazione delle fattispecie imponibili o sulle esenzioni stabilite dalla legge.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte precisa che la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio sociale è normalmente presupposta dal sistema.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario il giudice deve valutare l'istruttoria anche in relazione alla prova della specifica situazione che escluda l'esenzione.

  • art. 1, comma 741, lett. c, n. 3, L. 160/2019

    È richiamato come conferma normativa successiva della considerazione degli alloggi sociali come abitazioni principali, con decorrenza dal 1 gennaio 2020.

  • d.m. 22 aprile 2008

    Definisce gli alloggi sociali e i relativi requisiti oggettivi, che il giudice di merito deve verificare in concreto.

  • art. 1, comma 1, lett. a, L. 130/2022

    Rileva per la devoluzione del rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Massime di principio

  • In materia di motivazione della sentenza, il vizio di nullità ricorre solo quando manchi in modo assoluto l'indicazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica, implicita o non condivisa non integra di per sé nullità.
  • In tema di motivazione dell'avviso di accertamento tributario, è sufficiente che il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali; non è necessario che l'atto confuti analiticamente tutte le possibili esenzioni astrattamente invocabili, gravando sul contribuente l'allegazione e prova della causa di esclusione dall'imposta.
  • In materia IMU, non esiste una piena sovrapposizione tra alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica e alloggi sociali: l'esenzione spetta soltanto agli immobili che, oltre a essere destinati alla locazione, presentino i requisiti tipizzati dal decreto ministeriale e siano adibiti ad abitazione principale dell'assegnatario.
  • Le norme fiscali che prevedono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica o oltre i casi espressamente contemplati dal legislatore.
  • Nel giudizio tributario, se la situazione ordinaria presupposta dalla disciplina agevolativa è la destinazione dell'alloggio ad abitazione principale dell'assegnatario, il giudice di merito deve verificare solo l'eventuale allegazione e prova di circostanze specifiche che la escludano, non richiedendo una prova ulteriore della normalità del requisito.
  • Il regolamento o la delibera comunale non possono limitare o sopprimere esenzioni o detrazioni previste da una norma primaria statale in materia tributaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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