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Sentenza

Sentenza n. 4391/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - non in toto, bensì limitatamente ai profili evidenziati nella successiva sezione in diritto, della deliberazione 23 dicembre 2021 614/2021/R/com adottata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche solo ARERA) e pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it in data 23.12.2021, recante “Tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027: criteri per la determinazione e l'aggiornamento”; - non in toto, bensì limitatamente ai profili evidenziati nella successiva sezione in diritto, dell'Allegato A alla predetta deliberazione 614/2021/R/com recante “Criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027)”; - ove occorrer possa, quali atti presupposti, della deliberazione 13 ottobre 2020 380/2020/R/com, recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di metodi e criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito nei settori elettrico e gas per il secondo periodo di regolazione”, del DCO 15.7.2021 308/2021/R/com – e del relativo Allegato A – recante “Criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas nel secondo periodo di regolazione (II PWACC) – Orientamenti iniziali” e del DCO 488/2021/R/com, recante “Criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas nel secondo periodo di regolazione (II PWACC) – Orientamenti finali”; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italgas Reti S.p.A. il 20/2/2023: - della deliberazione 6 dicembre 2022 654/2022/R/com adottata da ARERA e pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it in data 9.12.2022, recante “Verifica dell'attivazione del meccanismo di trigger di cui all'art. 8 del TIWACC 2022-2027 per l'anno 2023 e correzione di un errore materiale nel TIWACC 2022-2027” (doc. 13); - non in toto, bensì limitatamente ai profili evidenziati nella successiva sezione in diritto, dell'Allegato A alla deliberazione 614/2021/R/com recante “Criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027)” ed in particolare delle Tabelle 2 e 3 come aggiornate dalla delibera 654/2022/R/com (doc. 14); - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italgas Reti S.p.A. il 29/1/2024: - della deliberazione 28 novembre 2023 556/2023/R/com – e del relativo Allegato A – adottata da ARERA e pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it in data 29.11.2023, recante “Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, per l'anno 2024” (doc. 15); - in parte qua, dell'Allegato A alla deliberazione 614/2021/R/com recante “Criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027)” ed in particolare delle Tabelle 2 e 3 come aggiornate dalla delibera 556/2023/R/com (doc. 16); - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ITALGAS RETI S.P.A. il 30\1\2025 : - della deliberazione 28 novembre 2024 513/2024/R/com – e del relativo Allegato A – adottata da ARERA e pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it in data 29.11.2024, recante “Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per il subperiodo 2025-2027 e del parametro beta asset per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas” (doc. 17 e 18); - ove occorrer possa, quale atto presupposto, del DCO 342/2024/R/com recante “Tasso di remunerazione del capitale investito. Orientamenti per la definizione del parametro beta e l’aggiornamento dei parametri per il sub-periodo 2025-2027” (doc. 19); - in parte qua, dell’Allegato A alla deliberazione 614/2021/R/com recante “Criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027)” ed in particolare delle Tabelle 1, 2 e 3 come aggiornate dalla delibera 513/2024/R/com (doc. 20); - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ITALGAS RETI S.P.A. il 30\7\2025 : - della nota della Direzione Infrastrutture Energia di ARERA prot. 37737/2025 del 27 maggio 2025 (doc. 28), avente a oggetto “Risposta a istanza di riesame della delibera 513/2024/R/COM”;di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ITALGAS RETI S.P.A. il 30\12\2025 : - della deliberazione 4 novembre 2025 476/2025/R/com – e del relativo Allegato A – adottata da ARERA e pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it in data 6.11.2025, recante “Verifica dell’attivazione del meccanismo di trigger del tasso di remunerazione del capitale, per l’anno 2026” (docc. 31 e 32); - in parte qua, dell’Allegato A alla deliberazione 614/2021/R/com come modificato dalla delibera 476/2025/R/com (doc. 33); - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202200390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione ARERA n. 614/2021/R/com e relativo TIWACC, recanti i criteri di determinazione e aggiornamento del WACC per i servizi infrastrutturali elettrici e gas nel periodo 2022-2027, nonché successive deliberazioni di aggiornamento per il 2023, 2024, 2025 e 2026, il diniego di riesame della deliberazione 513/2024 e gli atti connessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato in parte qua i criteri del TIWACC 2022-2027, in particolare le disposizioni dell’art. 3 e le Tabelle 1, 2 e 3, sostenendo che i parametri adottati da ARERA comprimessero illegittimamente la remunerazione del capitale investito riconosciuta in tariffa. Ha impugnato in via derivata gli aggiornamenti del WACC per il 2023, 2024 e 2026; la deliberazione del 2025 anche per vizi propri, inclusa la revisione del parametro beta asset; e il rigetto dell’istanza di riesame. ARERA ha eccepito il difetto di interesse, rilevando che gli indicatori economico-finanziari della società erano migliorati rispetto alle imprese comparabili e al precedente regime regolatorio. Il TAR ha inoltre sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della concreta incidenza dei criteri impugnati sulla posizione della ricorrente. Nel merito, la società ha proposto soluzioni regolatorie alternative, senza dimostrare l’inattendibilità o l’irragionevolezza tecnica delle scelte dell’Autorità.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Il miglioramento della posizione economico-patrimoniale della ricorrente non è stato ritenuto, da solo, decisivo per escludere l’interesse; tuttavia, la società avrebbe dovuto allegare e specificare in che modo il WACC vigente incidesse in senso peggiorativo sui ricavi tariffari e quale vantaggio economico, anche prospettico, avrebbe ottenuto dall’applicazione dei criteri alternativi che reputava corretti. La mera soggezione a parametri regolatori e la richiesta di rideterminarli al rialzo non dimostravano l’utilità concreta dell’annullamento. I motivi di merito non sono stati esaminati ai fini della decisione, perché un loro eventuale accoglimento non avrebbe procurato utilità alla ricorrente; il TAR ha comunque osservato che le censure apparivano infondate, poiché prospettavano soluzioni alternative senza dimostrare l’inattendibilità o l’irragionevolezza della valutazione tecnico-discrezionale di ARERA. I cinque ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo diretti contro modifiche dei criteri del WACC stabiliti dalla deliberazione originaria. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire è una condizione dell’azione e deve sussistere sia al momento della proposizione della domanda che al momento della decisione (art. 100 c.p.c., richiamato nel processo amministrativo dall'art. 39, comma 1, c.p.a.).

    L’interesse ad agire deve permanere per l’intera durata del giudizio, dalla proposizione della domanda fino alla decisione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    L’interesse ad agire è una condizione dell’azione e deve sussistere sia al momento della proposizione della domanda che al momento della decisione (art. 100 c.p.c., richiamato nel processo amministrativo dall'art. 39, comma 1, c.p.a.).

    Nel processo amministrativo trova applicazione la regola dell’art. 100 c.p.c. sulla necessaria permanenza dell’interesse ad agire.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    All’udienza pubblica del 23.9.2026, il Collegio ha sollevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di interesse alla decisione sotto il profilo specifico della concreta incidenza dei criteri del WACC, come determinati da ARERA nel provvedimento impugnato, in ordine alla posizione giuridica soggettiva della ricorrente.

    Il giudice può prospettare alle parti una questione rilevata d’ufficio, quale il difetto di interesse alla decisione, sottoponendola al contraddittorio.

Massime di principio

  • Chi impugna una regolazione tariffaria deve allegare in modo concreto come i criteri contestati incidano in senso peggiorativo sulla propria posizione e quale utilità economica, anche prospettica, deriverebbe dall’annullamento e dall’applicazione dei criteri alternativi prospettati. La mera soggezione dell’impresa alla regolazione e l’astratta aspirazione a parametri più favorevoli non sono sufficienti a dimostrare l’interesse ad agire.
  • L’interesse ad agire è condizione dell’azione e deve sussistere sia al momento della proposizione della domanda sia al momento della decisione; la sua verifica è preliminare all’esame dei vizi di legittimità dedotti.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle scelte regolatorie delle autorità indipendenti è pieno, ma funzionale: verifica la ragionevolezza, anche tecnica, e la proporzionalità delle regole adottate. Non basta prospettare una soluzione alternativa; occorre far emergere seri profili di irrazionalità o inattendibilità tecnico-scientifica. Se, all’esito dell’istruttoria, si confrontano valutazioni divergenti entrambe plausibili, prevale la scelta dell’autorità competente.
  • Quando il ricorso introduttivo contro la disciplina regolatoria è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi aggiunti diretti contro i successivi aggiornamenti o modifiche della medesima disciplina.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Legittimazione e interesse a ricorrere
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

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