Sentenza n. 425/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento della -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto “Adeguamento retta -OMISSIS- Diurno”, non notificato e conosciuto in data 23 aprile 2025; - dell'atto della -OMISSIS-, senza numero di protocollo, né data, avente ad oggetto “Calcolo compartecipazione per centro diurno”, non notificato e conosciuto in data 24 aprile 2025; - in parte qua, dell'art. 11 del “Regolamento delle Prestazioni Sociali e Sociosanitarie per la domiciliarità in favore della popolazione in condizione di non autosufficienza e limitata autonomia”, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci della -OMISSIS- n. 16 del 26 aprile 2016; - in parte qua, dell'incognito atto della Giunta Esecutiva della -OMISSIS-, di numero protocollo e data sconosciuti, con cui è stato definito l'importo giornaliero a carico dell'utente che si somma alla Quota utente giornaliera in caso di titolarità da parte della persona assistita, alla data di presentazione dell'istanza di calcolo, di indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013, emesso ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento delle Prestazioni Sociali e Sociosanitarie per la domiciliarità in favore della popolazione in condizione di non autosufficienza e limitata autonomia, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci della -OMISSIS- n. 16 del 26 aprile 2016; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ove esistente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di determinazione e richiesta di pagamento di una quota giornaliera di € 13,00 per la compartecipazione al costo della frequenza di un centro diurno, nonché le disposizioni regolamentari e disciplinari che prevedevano tale quota aggiuntiva in presenza di indennità connesse alla non autosufficienza
Esito
Favorevole al ricorrente (utente disabile)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente, persona ultrasessantacinquenne con disabilità grave, ha impugnato gli atti con cui l'ente gestore, a decorrere dal 1° marzo 2025, ha determinato a suo carico una quota giornaliera di € 13,00 per la frequenza di un centro diurno. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 159/2013 e dell'art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016, poiché nel calcolo della compartecipazione sarebbe stata considerata anche l'indennità di accompagnamento, anziché il solo ISEE dell'assistito. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione della riserva di legge e della competenza statale nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, in quanto l'ente avrebbe introdotto un criterio di compartecipazione ulteriore e derogatorio rispetto all'ISEE. L'Azienda sanitaria ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la carenza di legittimazione dell'amministratrice di sostegno per mancanza dell'autorizzazione del giudice tutelare; entrambe le eccezioni sono state contestate e risultate infondate.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Azienda sanitaria, poiché essa partecipa al consorzio competente per le funzioni socio-sanitarie ed è comunque coinvolta nell'esercizio di tali funzioni; la notificazione nei suoi confronti valeva tuttavia come denuntiatio litis. È stata respinta anche l'eccezione relativa alla legittimazione dell'amministratrice di sostegno, risultando agli atti l'autorizzazione del giudice tutelare rilasciata prima della notifica e del deposito del ricorso. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha affermato che l'ISEE costituisce lo strumento necessario per individuare sia l'accesso alle prestazioni sociali agevolate sia il livello di compartecipazione al relativo costo, e che i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della disabilità, tra cui l'indennità di accompagnamento, non possono essere nuovamente valorizzati come criterio autonomo di incremento della capacità contributiva. La quota fissa di € 13,00, prevista in aggiunta alla quota calcolata secondo l'ISEE e svincolata da quest'ultimo, è stata ritenuta incompatibile con la disciplina nazionale e con la natura di livello essenziale delle prestazioni. La possibilità di adottare criteri ulteriori per individuare specifiche platee di beneficiari non consente di sostituire o derogare all'ISEE nella valutazione della condizione economica complessiva. Sono stati quindi annullati gli atti applicativi e, nella parte pertinente, il regolamento e il disciplinare che prevedevano la quota aggiuntiva. Le spese sono state poste a carico dell'ente gestore, mentre sono state compensate nei confronti dell'Azienda sanitaria.
Norme richiamate
art. 2 d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159
L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore [...] costituisce livello essenziale delle prestazioni [...] È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.
L'ISEE è lo strumento indefettibile per determinare sia l'accesso alle prestazioni sociali agevolate sia il livello di compartecipazione al loro costo; eventuali criteri ulteriori non possono sostituirlo né introdurre una quota economica autonoma svincolata dall'ISEE.
art. 2-sexies, comma 3, d.l. 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla l. 26 maggio 2016, n. 89
Sono esclusi dal reddito disponibile [...] i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari [...] percepiti [...] in ragione della condizione di disabilità.
Le provvidenze percepite in ragione della disabilità, non rientranti nel reddito complessivo IRPEF, devono essere escluse dal reddito disponibile rilevante ai fini ISEE e non possono costituire un autonomo criterio di aumento della compartecipazione.
art. 5 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214
Costituisce la base legislativa del d.P.C.M. n. 159/2013, che disciplina la determinazione e l'applicazione dell'ISEE.
art. 117, comma 2, lett. m), Cost.
La disciplina dell'ISEE e della compartecipazione alle prestazioni sociali agevolate è funzionale alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e deve trovare applicazione uniforme sul territorio nazionale.
artt. 32, 38 e 53 Cost.
Sono richiamati quali parametri di tutela del diritto all'assistenza sanitaria e sociale e di conformità della compartecipazione alla capacità contributiva.
art. 1, comma 3, l. 11 febbraio 1980, n. 18
La previsione sull'esclusione dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi ricoverati gratuitamente non può essere applicata analogicamente per giustificare la quota aggiuntiva contestata.
art. 374 c.c.
L'autorizzazione del giudice tutelare richiesta per l'amministratore di sostegno risultava validamente rilasciata prima della proposizione del ricorso.
Massime di principio
- L'ISEE costituisce lo strumento necessario per determinare, secondo criteri uniformi, sia l'accesso alle prestazioni sociali agevolate sia il livello di compartecipazione al loro costo; gli enti territoriali non possono sostituirlo con criteri economici autonomi o derogatori.
- Le indennità e gli altri trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari percepiti in ragione della disabilità, aventi funzione compensativa o assistenziale, non possono essere nuovamente considerati per aumentare la capacità contributiva dell'assistito mediante una quota fissa aggiuntiva rispetto a quella determinata sulla base dell'ISEE.
- La facoltà degli enti erogatori di prevedere criteri ulteriori per individuare specifiche platee di beneficiari non consente di eludere la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE, né di introdurre una compartecipazione svincolata da tale indicatore.
- Quando la disciplina nazionale dell'ISEE e della compartecipazione è funzionale alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le disposizioni regolamentari locali incompatibili con essa devono essere annullate, così come gli atti applicativi fondati sulla quota illegittima.
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