Sentenza del 23/02/2018 n. 1179 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Preavviso di fermo - Atto di precetto - Configurabilità - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che il preavviso di fermo, così come il fermo amministrativo, è equiparabile a un atto prodromico all'esecuzione e, quale ingiunzione di pagamento, a un atto di precetto disciplinato dall'art. 480 c.p.c. Il testo non indica ulteriori dettagli sul dispositivo, sulle spese o sull'esito formale del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione giuridica del preavviso di fermo amministrativo e del fermo amministrativo nell'ambito della riscossione. La questione è stabilire se tali atti possano essere considerati atti prodromici all'esecuzione e, in quanto ingiunzioni di pagamento, equiparati a un atto di precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 480 c.p.c.
La norma disciplina l'atto di precetto, inteso come intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo prima dell'avvio dell'esecuzione forzata. La sentenza utilizza tale disciplina come parametro di equiparazione del preavviso di fermo e del fermo amministrativo.
Massime di principio
- Nella riscossione, il preavviso di fermo e il fermo amministrativo possono essere considerati atti anteriori o funzionalmente collegati all'esecuzione forzata.
- Quando il preavviso contiene un'intimazione al pagamento, può essere qualificato come atto assimilabile al precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c.
- La qualificazione come atto prodromico all'esecuzione può incidere sull'individuazione del giudice competente e sui termini e strumenti di impugnazione.
- La sola equiparazione al precetto non implica automaticamente l'illegittimità del fermo: occorre verificare, nel caso concreto, la validità del titolo, la regolarità della notifica, l'importo richiesto e il rispetto delle garanzie procedurali.
Testo integrale
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