Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3304/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per l’annullamento ovvero la riforma della sentenza del T.a.r. Toscana, sez. I, 22 marzo 2024 n. 334, che ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 1398/2022 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento dei seguenti atti dell’Unione dei Comuni montani dell’Amiata grossetana, concernenti la realizzazione ed apertura da parte della Eurospin Tirrenica S.p.a. di una media struttura di vendita di settore alimentare situata in Comune di Castel del Piano, via del Gallacino 24 – pratica SUAP- Sportello unico attività produttive n.82/2022 (ricorso principale) a) dell’autorizzazione unica, asseritamente conosciuta il 26 luglio 2022; b) del verbale 12 aprile 2022 prot.n.5574 della Conferenza di servizi; c) del nulla osta della Provincia di Grosseto; d) del parere favorevole del Comando Polizia municipale del Comune di Castel del Piano; e) del parere urbanistico edilizio; (motivi aggiunti) f) della medesima autorizzazione, come definita con lo stato di consistenza finale; g) della determinazione 2 maggio 2023 n.751 del SUAP; e in ogni caso di ogni atto comunque presupposto, consequenziale ovvero connesso;

Giustizia amministrativa202404646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l’autorizzazione unica e gli atti relativi alla realizzazione e apertura di una nuova media struttura di vendita

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante, titolare di una media struttura di vendita alimentare situata nello stesso Comune e a circa 900 metri dal nuovo esercizio, aveva impugnato l’autorizzazione unica e gli atti urbanistico-edilizi e commerciali relativi alla realizzazione della nuova struttura. In primo grado aveva dedotto otto motivi concernenti presunte illegittimità urbanistiche ed edilizie: contrasto con gli strumenti urbanistici, necessità di un piano attuativo o convenzionamento, mancanza del cambio di destinazione d’uso, insufficienza di parcheggi e aree verdi, irregolarità degli accessi viari e carenza di superfici permeabili. Con motivi aggiunti aveva censurato anche la determinazione del SUAP e lo stato finale di consistenza, deducendo altresì la falsa rappresentazione dello stato dei lavori. Il TAR aveva respinto l’eccezione di tardività, ma aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e interesse, ritenendo non provata l’equivalenza dei prodotti e la comunanza dei bacini di clientela, nonché una contrazione del giro d’affari causalmente riconducibile all’apertura del nuovo esercizio. L’Unione dei Comuni ha proposto appello incidentale sostenendo che il ricorso originario fosse irricevibile perché la piena conoscenza dell’autorizzazione risaliva, al più tardi, alla seconda istanza di accesso del 6 luglio 2022, e perché l’autorizzazione era stata comunque pubblicata all’albo pretorio dal 5 al 17 maggio 2022. L’appellante principale ha contestato la declaratoria di inammissibilità e riproposto i motivi di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello incidentale e dichiarato improcedibile l’appello principale, riformando la sentenza del TAR. Ha ritenuto irricevibile il ricorso di primo grado, sia principale sia per motivi aggiunti, perché notificato il 24 ottobre 2022 oltre il termine decadenziale decorrente dalla piena conoscenza dell’autorizzazione, avvenuta al più tardi il 6 luglio 2022, quando la società aveva presentato la seconda istanza di accesso. Tale istanza indicava l’autorità emanante, il rilascio dell’autorizzazione per una nuova media struttura di vendita e l’identità dell’impresa concorrente, rendendo percepibile l’esistenza dell’atto e la sua attitudine lesiva. La piena conoscenza non richiede la conoscenza integrale dell’atto: una volta conosciuti autorità emanante, dispositivo e lesività, grava sull’interessato l’onere di attivarsi per acquisire il testo completo e articolare gli ulteriori motivi, anche mediante accesso, senza che l’accesso possa differire la decorrenza del termine perentorio. Il secondo motivo dell’appello incidentale, fondato sulla pubblicazione all’albo pretorio, è stato dichiarato improcedibile per carenza di utilità, essendo già stata accertata la tardività per altra ragione. I motivi aggiunti sono stati ritenuti privi di autonoma consistenza, poiché la determinazione del SUAP era un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile e lo stato finale di consistenza, qualificato come SCIA per varianti minori ai sensi della normativa regionale, aveva natura di atto privato. Il Collegio ha inoltre osservato, ad abundantiam, che la declaratoria di inammissibilità adottata dal TAR appariva comunque conforme ai principi secondo cui un’impresa concorrente, di regola, non è legittimata a contestare profili strettamente edilizi relativi al titolo di altro operatore. La società appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 per ciascuna delle quattro controparti costituite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 3, l.r. Toscana 10 novembre 2014 n. 65

    Lo stato finale di consistenza dell’intervento è rappresentato da una SCIA per varianti minori; tale atto ha natura privata e non è autonomamente impugnabile.

  • D.M. 10 marzo 2014 n. 55

    Richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese di lite, prossime ai minimi per una causa di valore indeterminabile e complessità media.

Massime di principio

  • La piena conoscenza dell’atto amministrativo, idonea a far decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione, non richiede la conoscenza integrale del provvedimento, ma la consapevolezza della sua esistenza, dell’autorità emanante, del dispositivo e della sua attitudine lesiva nella sfera giuridica dell’interessato.
  • Una volta acquisita la piena conoscenza dell’atto lesivo, l’interessato deve attivarsi per procurarsi il testo integrale e articolare tutti i possibili motivi di ricorso; l’esercizio del diritto di accesso non sospende né differisce il termine perentorio di impugnazione.
  • La distinzione, nei giudizi contro titoli edilizi, tra decorrenza del termine dalla conoscenza dell’inizio dei lavori per le censure sull’an dell’edificazione e dalla più avanzata realizzazione per le censure sul quomodo non opera quando sia stata comunque acquisita anteriormente la piena conoscenza del titolo lesivo attraverso altre circostanze.
  • I motivi aggiunti non hanno autonoma consistenza quando si limitano a integrare le censure del ricorso principale e gli atti cui si riferiscono non sono autonomamente impugnabili; in tal caso, l’irricevibilità del ricorso principale si estende anche ai motivi aggiunti.
  • La determinazione amministrativa meramente endoprocedimentale e la SCIA, quale atto privato, non sono di per sé autonomamente impugnabili davanti al giudice amministrativo.
  • Un’impresa concorrente non è, di regola, legittimata a impugnare un titolo edilizio altrui per contestare esclusivamente profili strettamente edilizi, in assenza della dimostrazione di una posizione differenziata e di un interesse concreto e attuale.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrereTitoli abilitativi edilizi
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.