Cassazione Penale, Sentenza n. 33888/2026 del 18/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
La Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 18 agosto 2026, aveva convalidato l’arresto eseguito il 17 agosto 2026 presso l’aeroporto di Milano Malpensa e applicato la custodia cautelare in carcere alla persona richiesta dall’autorità giudiziaria di Graz, in forza di un mandato di arresto europeo emesso il 12 agosto 2026. In base al Formulario A, i fatti riguardavano furto aggravato e associazione a delinquere commessi tra giugno 2025 e luglio 2026. La Corte d’appello aveva ravvisato il pericolo di fuga nella mancanza di domicilio in Italia e nella gravità delle conseguenze penali previste in Austria, ritenendo il carcere l’unica misura idonea, adeguata e proporzionata. Con un unico motivo, la difesa deduceva violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p. e vizio di motivazione: il Formulario A sarebbe stato disponibile soltanto in tedesco, impedendo di comprendere i fatti; inoltre, i reati indicati nell’ordinanza non corrisponderebbero al mandato successivamente pervenuto né al verbale di arresto, che riferiva un solo furto, non associato, relativo a 700 euro. La difesa lamentava anche l’omessa attività integrativa volta a chiarire i reati oggetto della procedura e la conseguente violazione dell’art. 6 della legge n. 69 del 2005. La Cassazione non ha esaminato tali censure nel merito, perché nel frattempo era divenuta definitiva la decisione favorevole alla consegna.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il 16 settembre 2026 un’altra decisione della Sesta Sezione aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Milano del 26 agosto 2026 che disponeva la consegna all’Austria. Divenuta definitiva la decisione di consegna, si era aperta la fase meramente esecutiva, nella quale la consegna deve avvenire entro termini rigorosi e brevi e non viene più in questione la sussistenza dei pericula libertatis; è quindi venuto meno l’interesse al ricorso contro il provvedimento cautelare funzionale alla consegna. La Corte non ha deciso nel merito le doglianze sulla traduzione e sul contenuto del Formulario A, sulla corrispondenza dei reati o sull’asserita violazione dell’art. 6 della legge n. 69 del 2005. Poiché la sopravvenuta causa di inammissibilità non era imputabile al ricorrente, non è stata disposta la condanna alle spese processuali né al pagamento di un’ammenda. La Cancelleria è stata delegata agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente in relazione ai requisiti dell’ordinanza cautelare, ma non esaminata nel merito dalla Corte.
art. 6 della legge n. 69 del 2005
Norma la cui violazione era dedotta dalla difesa per l’omessa attività integrativa sulla documentazione del mandato; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005
La Cancelleria è delegata agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. 69 del 2005.
La disposizione è richiamata per gli adempimenti di Cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al mandato di arresto europeo, una volta divenuta definitiva la decisione favorevole alla consegna, si apre una fase meramente esecutiva, nella quale la persona richiesta deve essere materialmente consegnata allo Stato estero entro termini rigorosi e brevi, salve cause di forza maggiore.
- Divenuta definitiva la decisione di consegna, non è più in discussione la sussistenza dei pericula libertatis; perciò viene meno l’interesse al ricorso per cassazione contro il provvedimento cautelare funzionale all’esecuzione della consegna.
- La sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente comporta l’inammissibilità del ricorso senza condanna alle spese processuali o al pagamento di un’ammenda.
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