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Sentenza

Sentenza del 19/09/2016 n. 4760 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Importazione di carburante ¬ Importazione in franchigia da zone extra-doganali CE ¬ Serbatoio normale e capacità dello stesso ammessa in franchigia dalle imposte doganali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio che aveva respinto il ricorso relativo alla richiesta di accise pari a Euro 62.074,95, oltre a Euro 13.543,40 per interessi, contestate per l'importazione, negli anni 2009-2012, di gasolio per autotrazione ritenuto eccedente la franchigia di 200 litri. La questione riguardava l'interpretazione della nozione di "serbatoio normale" prevista dall'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, con particolare riferimento ai serbatoi installati sui veicoli commerciali e alla quantità di carburante esente da imposizione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto decisiva l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 10 settembre 2014, causa C-152/13, secondo cui il serbatoio normale non deve necessariamente essere l'unico modello previsto per una determinata tipologia di veicolo, potendo comprendere i diversi serbatoi offerti dal costruttore e scelti dal cliente. È sufficiente che il serbatoio sia installato dal costruttore e destinato all'approvvigionamento diretto del veicolo per la trazione o, se necessario, per il funzionamento dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Il carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali, già immesso in consumo in uno Stato membro e destinato all'utilizzo da parte del veicolo, non è quindi soggetto a ulteriore imposizione nello Stato di importazione. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, articolo 24, paragrafo 2

    Sono considerati "serbatoi normali" i serbatoi installati permanentemente dal costruttore su tutti i veicoli dello stesso tipo e che consentono l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli sia, all'occorrenza, per il funzionamento durante il trasporto dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi.

    La norma esclude da un'ulteriore imposizione i prodotti energetici già immessi in consumo in uno Stato membro e contenuti nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali, purché destinati all'alimentazione diretta del veicolo o dei suoi sistemi funzionali.

  • Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sezione II, 10 settembre 2014, causa C-152/13

    La nozione di "serbatoi normali" non si riferisce necessariamente a un solo tipo di serbatoio per ciascun tipo di veicolo, ma può comprendere i diversi serbatoi proposti dai costruttori e scelti dal cliente.

    Per i veicoli commerciali, la nozione di serbatoio normale deve essere interpretata in modo coerente con l'evoluzione tecnica e commerciale. Non rileva soltanto la configurazione standard unica, ma la circostanza che il serbatoio sia previsto e installato dal costruttore e serva all'approvvigionamento diretto del veicolo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esenzione da ulteriori accise, il carburante contenuto nel serbatoio di un veicolo commerciale può essere considerato in franchigia se il serbatoio è installato permanentemente dal costruttore e destinato all'alimentazione diretta del veicolo o dei suoi sistemi di refrigerazione.
  • La nozione di "serbatoio normale" non richiede necessariamente che tutti i veicoli dello stesso modello abbiano un serbatoio identico: possono rientrarvi diverse configurazioni offerte dal costruttore e selezionate dal cliente.
  • Il limite quantitativo di 200 litri non può essere applicato automaticamente quando il carburante si trova in un serbatoio che, secondo le caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo, rientra nella nozione europea di serbatoio normale.
  • Le autorità devono verificare la funzione, l'origine costruttiva e l'installazione del serbatoio, nonché la destinazione del carburante, evitando interpretazioni meramente formali o basate esclusivamente sulla capacità del serbatoio.
  • La disciplina mira a garantire la libera circolazione dei veicoli nell'Unione europea, bilanciandola con la tutela degli interessi fiscali degli Stati membri; pertanto, l'esenzione non copre carburante trasportato in contenitori o serbatoi aggiuntivi non destinati all'alimentazione diretta del veicolo.

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