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Sentenza

Sentenza n. 223/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Molise n. 293/2025 del 20.10.2025.

Giustizia amministrativa202600048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del TAR Molise n. 293/2025, relativa al pagamento delle spese di lite e del contributo unificato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Molise n. 293/2025, notificata il 21 ottobre 2025, deducendo la mancata esecuzione dell'obbligo di pagamento posto a carico del Comune. Nel corso del giudizio il Comune ha documentato l'avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto. Il ricorrente ha quindi riconosciuto che l'Amministrazione aveva medio tempore integralmente ottemperato alla sentenza, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna del Comune alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il pagamento intervenuto avesse determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio di soccombenza, rilevando che l'adempimento era avvenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 500,00, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata

    La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa dedotta nel giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    La sentenza da ottemperare era stata notificata ai fini della decorrenza del termine previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento sopravvenuto dell'amministrazione rispetto agli obblighi derivanti dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la sua condanna alle spese, che seguono la soccombenza virtuale determinata dal comportamento processuale e sostanziale dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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