Sentenza n. 15539/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.M. 22 dicembre 2023, n. 255, nella parte in cui non ha previsto l’accesso dei titoli AFAM jazz e popular music alle classi di concorso A-55 e A-56
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale nella parte relativa alle classi A-55 e A-56, deducendo un unico motivo articolato. Hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 59/2017 e del d.P.R. n. 19/2016, sostenendo che il riordino avrebbe omesso di integrare la classe A-55 con i codici per strumento e canto jazz e popular music e non avrebbe modificato la classe A-56, disattendendo l’obbligo di aggiornamento e di coerenza tra titoli AFAM e insegnamenti scolastici. Hanno inoltre dedotto contraddittorietà, violazione dell’autovincolo e lesione dell’affidamento, richiamando l’iniziale ammissione di tali indirizzi all’insegnamento nei Licei musicali e l’impegno ministeriale a esaminare la questione nei successivi aggiornamenti. Infine, hanno denunciato disparità di trattamento e irragionevolezza rispetto ai diplomati di indirizzo classico, assumendo che i percorsi avessero pari valore legale e contenuti sostanzialmente equivalenti. I Ministeri hanno eccepito che la lesione derivasse già dal d.P.R. n. 19/2016 e dal D.M. n. 259/2017, non impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente l’eccezione di tardività o preclusione prospettata dall’Amministrazione: era stata formulata in una relazione illustrativa e non in un atto della difesa tecnica; inoltre il D.M. n. 255/2023 era stato adottato dopo nuova istruttoria e nuova motivazione nel quadro degli obblighi PNRR, sicché la precedente disciplina non precludeva l’impugnazione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 59/2017 attribuisca un potere di riordino caratterizzato da ampia discrezionalità tecnica e programmatoria: l’obbligo di revisione periodica non comporta l’inclusione automatica di ogni titolo AFAM in ogni classe di concorso. La scelta di non introdurre i codici jazz e popular music nelle classi A-55 e A-56 è stata considerata una scelta consapevole di politica scolastica, non un’omissione illegittima. Sono state respinte le censure di contraddittorietà, affidamento e autovincolo: l’assetto iniziale dei Licei musicali era transitorio e l’impegno ministeriale a esaminare la questione comportava soltanto un dovere di valutazione, non l’obbligo di accogliere la richiesta; l’istruttoria si è conclusa con una determinazione ritenuta immune da vizi logici e istruttori. Sono state respinte anche le doglianze di disparità e irragionevolezza. Il parere del CNAM, non specificamente contestato dai ricorrenti, ha evidenziato differenze sostanziali fra i percorsi classici e jazz/popular, con discipline caratterizzanti e competenze differenti, in particolare l’improvvisazione, e una quota media di discipline comuni pari al 7,3% dei crediti considerati. Il Collegio ha ritenuto che la distinzione dei requisiti fosse coerente con i programmi delle classi A-55 e A-56, incentrati prevalentemente sulle tecniche e sui repertori classici; ha inoltre rilevato che i titoli jazz/popular del vecchio ordinamento potevano essere accompagnati dal diploma classico già utile per l’accesso. Il controllo sulla discrezionalità tecnica non ha evidenziato manifesta irragionevolezza o irrazionalità, né i ricorrenti hanno dimostrato la maggiore attendibilità della propria ricostruzione. Ricorso respinto; spese integralmente compensate per la complessità della materia e del quadro normativo.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 59/2017
La sussistenza di un obbligo generale e periodico di revisione delle classi di concorso, chiarita anche dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. sentenza n. 6539/2020), non si traduce in un dovere automatico e vincolato di includere qualsiasi titolo di studio o percorso formativo esistente nel sistema AFAM tra i requisiti d’accesso per ciascuna specifica classe di insegnamento.
Il potere di aggiornamento delle classi di concorso non impone l’inclusione automatica di ogni titolo o percorso AFAM: l’Amministrazione conserva discrezionalità tecnica e programmatoria nella definizione dei requisiti di accesso.
art. 3 Cost.
L’art. 3 della Costituzione difatti impone di trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo differenziato situazioni diverse.
La differenziazione dei requisiti di accesso non viola l’uguaglianza quando i percorsi formativi e le competenze professionali richieste risultano sostanzialmente diversi.
Massime di principio
- L’obbligo di aggiornare periodicamente le classi di concorso non determina un vincolo a includere ogni titolo o percorso formativo esistente tra i requisiti di accesso a ciascuna classe; la scelta resta affidata alla discrezionalità tecnica e programmatoria dell’Amministrazione.
- Il sindacato giurisdizionale sulle scelte tecniche relative ai requisiti di accesso alle classi di concorso verifica la manifesta irragionevolezza o irrazionalità; il ricorrente può inoltre contestare la valutazione amministrativa dimostrando la maggiore attendibilità della propria ricostruzione.
- Un impegno dell’Amministrazione a esaminare una questione in occasione di un aggiornamento periodico impone di svolgere la relativa valutazione, ma non comporta un autovincolo ad accogliere la soluzione richiesta.
- La differenziazione dei titoli di accesso a una classe di concorso non è irragionevole né contraria all’uguaglianza se si fonda su differenze significative nei percorsi formativi e nelle competenze pertinenti agli insegnamenti da impartire.
- La mancata impugnazione di una disciplina precedente non preclude l’impugnazione di un successivo atto adottato a seguito di nuova istruttoria e con nuova motivazione, quando il nuovo provvedimento ridetermina la materia nel quadro di obblighi sopravvenuti.
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