Cassazione Civile, Ordinanza n. 29158/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il difensore aveva chiesto la revoca dell'ordinanza collegiale con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per correzione dell'errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte. L'errore denunciato consisteva nell'omessa distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Secondo il ricorrente, la Corte non avrebbe considerato che il ricorso per correzione era stato notificato all'Agenzia delle entrate - riscossione a mezzo PEC presso la cancelleria della Corte; in subordine, avrebbe dovuto assegnare un termine per integrare la notificazione. La Corte affronta anche il tema, rilevato in generale, della legittimazione del difensore a proporre istanza di correzione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese e della necessità della notificazione alle controparti. Viene inoltre richiamata la richiesta, formulata dal difensore, di una maggiorazione delle spese liquidate, ritenuta estranea al procedimento di mera correzione materiale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca. Ha rilevato che il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura amministrativa e non è autonomamente impugnabile, ma nel caso concreto l'istanza di revoca era a sua volta inammissibile perché non risultava notificata alle controparti. Ha inoltre osservato che la richiesta di maggiorazione delle spese esula dalla correzione dell'errore materiale, poiché la quantificazione delle spese implica attività valutativa del giudice. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, trattandosi di procedimento senza soccombenza in senso proprio e con la resistente rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
La mancata distrazione delle spese, quando dipenda da svista, può essere emendata mediante il procedimento di correzione; la norma è letta come orientata a consentire un rimedio snello per l'emenda della pronuncia sulla distrazione.
art. 111 Cost.
Il provvedimento di rigetto del procedimento di correzione degli errori materiali non è autonomamente impugnabile neppure con ricorso straordinario.
art. 288 c.p.c.
La norma rileva solo per l'ipotesi di intervenuta correzione, prevedendo l'impugnazione della sentenza corretta nei limiti delle parti corrette; il diniego di correzione non assume autonoma rilevanza processuale.
art. 391-bis c.p.c.
Il ricorso per correzione in Cassazione va proposto con ricorso notificato alle controparti interessate; la notificazione costituisce requisito indispensabile a pena di inammissibilità.
art. 365 c.p.c.
Richiamato quale norma processuale cui rinvia l'art. 391-bis c.p.c. per la forma del ricorso.
Massime di principio
- Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese è legittimato a domandare la correzione dell'omessa pronuncia sulla distrazione, perché si tratta di una mera omissione materiale emendabile con il procedimento previsto per la correzione degli errori materiali.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali la notificazione del ricorso a tutte le controparti interessate è requisito essenziale: la sua mancanza comporta inammissibilità dell'istanza.
- Il provvedimento che rigetta la correzione dell'errore materiale non è autonomamente impugnabile, anche con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., poiché il procedimento ha natura amministrativa e non decisoria.
- La richiesta di rideterminare in aumento l'entità delle spese liquidate non rientra nella correzione di un errore materiale, perché la quantificazione delle spese implica valutazione giudiziale e non mera rettifica redazionale.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si pronunciano le spese processuali, mancando una soccombenza in senso proprio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28997/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28999/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29001/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29002/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29005/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29006/2022 del 06/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →