Ordinanza n. 75/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. 480829 del 23.9.2025, recante provvedimento di archiviazione/rigetto dell’istanza n. UE 10604 (matricola 05BA00911) relativa al contributo di Arresto definitivo dell’attività di pesca di cui al Decreto Direttoriale n. 319453 del 17.7.2024 (all. 1); - delle successive note prot. n. 580502 del 29.10.2025 e prot. n. 632774 del 24.11.2025, riproduttive identicamente del medesimo provvedimento di archiviazione/rigetto dell’istanza del ricorrente n. UE 10604 (matricola 05BA00911) ; - del preavviso prot. n. 369325 del 7.8.2025, di avvio del procedimento di archiviazione ai sensi dell’art. 10 bis, legge n. 241/1990; - della non conosciuta verifica istruttoria “negativa” compiuta dalla competente Autorità marittima, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3 del Decreto Direttoriale n. 319453 del 17.7.2024; - della graduatoria e della sub graduatoria approvate ai sensi dell’art. 4 del citato decreto direttoriale n. 319453 del 17.7.2024, giusta decreto direttoriale n. 550586 del 15.10.2025 per il compartimento GSA 18 (Mar Adriatico Meridionale) Sistema “strascico”, nella parte in cui non risulta l’istanza del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti di archiviazione/rigetto dell'istanza di contributo per l'arresto definitivo dell'attività di pesca, preavviso di archiviazione, verifica istruttoria negativa e graduatoria dei beneficiari
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota di archiviazione/rigetto della propria istanza di contributo relativa all'arresto definitivo dell'attività di pesca, nonché le successive note confermative, il preavviso di avvio del procedimento di archiviazione, la non conosciuta verifica istruttoria negativa dell'Autorità marittima e la graduatoria, nella parte in cui l'istanza non risultava inserita. Dal testo dell'ordinanza non emergono i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso né in rito né nel merito le censure e ha riservato ogni decisione all'esito della pubblica udienza fissata per il 22 settembre 2026. Ha ritenuto adeguatamente tutelate le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione del merito, senza concedere la sospensione degli atti impugnati. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese collocate come finanziabili nella pertinente graduatoria del compartimento GSA 18, sistema di pesca strascico, classe di lunghezza 18<=LFT<24. Il Ministero dovrà comunicare al ricorrente, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, l'elenco degli indirizzi delle controinteressate; il ricorrente dovrà notificare loro il ricorso introduttivo con l'ordinanza entro i successivi trenta giorni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale base normativa del preavviso di avvio del procedimento di archiviazione impugnato; l'ordinanza non ne esamina la legittimità.
art. 4, commi 2 e 3, Decreto Direttoriale n. 319453 del 17.7.2024
Richiamato con riguardo alla verifica istruttoria dell'Autorità marittima; l'ordinanza non valuta la correttezza della verifica.
art. 4 Decreto Direttoriale n. 319453 del 17.7.2024
Richiamato quale fondamento dell'approvazione della graduatoria e della subgraduatoria; nessuna interpretazione di merito è formulata.
art. 55 c.p.a.
Richiamato per la domanda cautelare; il TAR ha ritenuto sufficiente la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza adottare la sospensione richiesta.
Massime di principio
- Quando la tutela cautelare può essere adeguatamente assicurata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può non concedere la sospensione dell'atto impugnato e fissare direttamente la trattazione del merito.
- Se l'esito del giudizio può incidere sulla posizione di tutti i soggetti collocati come finanziabili nella graduatoria impugnata, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali controinteressati.
- In caso di integrazione del contraddittorio, il giudice può ordinare all'amministrazione di fornire al ricorrente gli indirizzi delle controinteressate entro un termine determinato, assegnando poi al ricorrente un ulteriore termine per la notificazione del ricorso e del provvedimento giudiziale.
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