Sentenza del 13/04/2016 n. 7246 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Ufficio aveva determinato una maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale sul trasferimento di immobili ceduti nell'ambito di un concordato preventivo. L'Ufficio sosteneva che la perizia redatta dal consulente nominato dal Tribunale fallimentare non impedisse all'Amministrazione di rettificare il valore dichiarato e lamentava, inoltre, che la CTR avesse motivato insufficientemente la preferenza accordata alla stima del consulente rispetto a quella dell'Agenzia del Territorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Ufficio e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della contribuente. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non pertinente rispetto alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva affermato l'automatica applicabilità dell'art. 44 del D.P.R. n. 131/1986, ma aveva escluso in fatto l'esistenza di un maggior valore imponibile. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la CTR aveva svolto una valutazione comparativa, logica e motivata, tra le diverse stime. La stima dell'ufficio tecnico, avente valore di perizia di parte, non era di per sé sufficiente a provare il maggior valore. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 5.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, comma 1
La disposizione era invocata dall'Ufficio per sostenere il proprio potere di rettificare il valore degli immobili trasferiti. La Cassazione non ha deciso direttamente la questione astratta di applicabilità alla cessione concordataria, perché la CTR aveva fondato l'annullamento dell'avviso sull'assenza, in concreto, di un maggior valore adeguatamente provato.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Richiamato dall'Ufficio insieme all'art. 44 del D.P.R. n. 131/1986, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica attinenza alla decisione impugnata.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Disciplina il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge. Il motivo proposto dall'Ufficio non è stato esaminato nel merito perché non riguardava effettivamente la ratio decidendi della sentenza della CTR.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di censurare l'omesso esame o l'insufficienza della motivazione nei limiti previsti dal giudizio di legittimità. Non consente di chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ponderazione delle stime già esaminate dal giudice di merito.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Impone che i motivi del ricorso per cassazione siano specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata. Censure non pertinenti al decisum comportano l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono confrontarsi puntualmente con la motivazione effettiva della sentenza impugnata; contestare una questione diversa da quella realmente decisa conduce all'inammissibilità.
- La perizia predisposta nell'ambito di una procedura giudiziaria non rende automaticamente intangibile il valore dichiarato né esclude in assoluto il potere di rettifica dell'Amministrazione, ma può costituire un elemento probatorio particolarmente rilevante se analitica, motivata e riferita alle concrete caratteristiche dei beni.
- La stima dell'Agenzia del Territorio o di altro ufficio tecnico ha valore di perizia di parte e non è sufficiente, da sola, a dimostrare il maggior valore imponibile: deve essere verificata dal giudice e deve superare in modo concreto le contestazioni del contribuente.
- La scelta tra perizie e altri elementi di prova appartiene normalmente al giudice di merito. In Cassazione non è possibile ottenere una nuova comparazione delle stime semplicemente deducendo un dissenso rispetto alla valutazione effettuata.
- Per contestare efficacemente la motivazione occorre indicare omissioni o contraddizioni logiche decisive; non basta sostenere che il giudice avrebbe dovuto attribuire maggiore attendibilità alla prova prodotta dall'altra parte.
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