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Sentenza

Sentenza del 29/03/2018 n. 2060 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Delega - Omessa allegazione - Illegittimità dell'accertamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa allegazione della delega di firma, sostenendo che tale omissione rendesse invalida la sottoscrizione dell'atto ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973. La questione riguardava inoltre la necessità di identificare il delegato e il possesso della qualifica dirigenziale da parte dei soggetti delegante e delegato.

La decisione

L'omessa allegazione della delega può comportare l'illegittimità dell'avviso quando impedisce di verificare la validità della sottoscrizione. Tuttavia, nella delega di firma non è necessario indicare o identificare nominativamente il delegato, diversamente dalla delega di funzioni. È inoltre sufficiente che l'atto sia sottoscritto da un funzionario legittimato, senza che sia indispensabile la qualifica dirigenziale. Le regole sul reclutamento dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate hanno rilievo organizzativo interno e non determinano, di per sé, l'invalidità degli atti impositivi. Nel caso descritto, pertanto, la contestazione del contribuente non è risultata fondata nei profili relativi alla qualifica dirigenziale e all'identificazione del delegato, mentre l'omessa allegazione della delega resta potenzialmente invalidante se non consente di verificare la legittimità della sottoscrizione.

Norme richiamate

  • Art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    La sottoscrizione dell'avviso di accertamento deve provenire dal soggetto legittimato. L'omessa allegazione della delega può rendere illegittimo l'atto quando impedisce di verificare la validità della sottoscrizione.

  • Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 24492 del 2 dicembre 2015

    La delega di firma non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato; inoltre, per la validità dell'atto impositivo, non è indispensabile che delegante e delegato siano dirigenti, essendo sufficiente la sottoscrizione di un funzionario competente.

Massime di principio

  • Quando si contesta un avviso per difetto di sottoscrizione o di delega, occorre distinguere tra delega di firma e delega di funzioni: solo nella seconda è normalmente essenziale individuare puntualmente il soggetto delegato e i poteri trasferiti.
  • L'assenza della delega allegata all'avviso non determina automaticamente ogni volta l'invalidità dell'atto: la rilevanza dipende dalla possibilità concreta di verificare la legittimazione del sottoscrittore e dalla disciplina applicabile.
  • La validità dell'avviso non richiede necessariamente che il firmatario sia un dirigente; può essere sufficiente un funzionario munito di adeguati poteri.
  • Le irregolarità relative alla procedura interna di reclutamento o all'organizzazione dell'amministrazione non incidono automaticamente sulla validità dell'atto verso il contribuente.
  • La contestazione deve concentrarsi sulla prova concreta dell'assenza di potere di firma o sull'impossibilità di verificarlo, non soltanto sulla mancata indicazione della qualifica dirigenziale del sottoscrittore.

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