Cassazione Civile, Ordinanza n. 31364/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ASL)
La controversia
Una società privata accreditata chiedeva decreto ingiuntivo per euro 127.114,12 quale acconto pari al 65% del corrispettivo fatturato per prestazioni riabilitative rese nel mese di novembre 2008. L'azienda sanitaria proponeva opposizione deducendo che, per effetto dello sforamento del tetto di spesa della macroarea riabilitativa per l'anno 2008, le prestazioni eccedenti non erano remunerabili e che doveva applicarsi una regressione tariffaria; la società replicava che la decurtazione non poteva incidere sugli acconti, che mancava prova tempestiva e comunicazione della data di esaurimento dei volumi e che la nota di addebito era tardiva e comunque inidonea. In appello l'ASL otteneva la riforma della decisione di primo grado, con accertamento dello sforamento del tetto di spesa sulla base dei verbali del Tavolo Tecnico e applicazione della regressione tariffaria. La società ricorreva per cassazione denunciando violazione delle norme contrattuali e regionali sulla programmazione e sulla regressione tariffaria, violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 1175 e 1375 c.c., omessa pronuncia, erronea valutazione delle prove e vizio motivazionale, sostenendo in sintesi che il superamento del tetto non era stato provato, che la relativa nota non era stata comunicata, che il monitoraggio era tardivo e che la regressione poteva operare solo sui conguagli e non sugli acconti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi in parte inammissibili e in parte infondati. Ha escluso che la ricorrente potesse ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza d'appello. Nel merito ha ribadito che, nelle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, il superamento del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo della remunerazione, con onere della prova a carico dell'ASL debitrice, onere che nella specie era stato assolto mediante i verbali del Tavolo Tecnico e la delibera regionale richiamata. Ha inoltre affermato che la regressione tariffaria è compatibile con la fisiologica sopravvenienza dei tetti di spesa e che la mancata o tardiva comunicazione della nota di addebito non incide sull'inesigibilità delle prestazioni rese oltre il limite di budget. Il ricorso è stato quindi respinto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
L'onere di provare il fatto impeditivo rappresentato dal superamento del tetto di spesa grava sull'ASL debitrice, non sulla struttura accreditata.
art. 1175 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo; il meccanismo di regressione tariffaria operante nel sistema sanitario accreditato non è escluso da doglianze di correttezza in assenza del superamento del budget.
art. 1375 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha valorizzato la disciplina pubblicistica e pattizia del sistema dei tetti di spesa, reputando recessive le aspettative private rispetto al vincolo di budget.
art. 360 c.p.c.
primo comma, n. 3; primo comma, n. 5
La censura motivazionale non può tradursi in richiesta di nuova valutazione delle prove; il vizio è scrutinabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 132 c.p.c.
La sentenza d'appello era sorretta da motivazione presente e intelligibile, sicché non ricorreva il vizio denunciato.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per contestare la motivazione, ma la Corte ha escluso qualsiasi insufficienza o contraddittorietà rilevante.
art. 26 l. 23 dicembre 1978, n. 833
Norma richiamata nel quadro della disciplina delle prestazioni di riabilitazione convenzionate con il servizio sanitario.
art. 1 d.lgs. n. 502 del 1992
Richiamato per la programmazione sanitaria e la funzione dei piani sanitari nazionale e regionale.
art. 12 d.lgs. n. 502 del 1992
Richiamato in relazione alla ripartizione del fondo sanitario nazionale e al contesto dei vincoli di spesa.
art. 32, comma 8, l. n. 449 del 1997
Le regioni devono individuare preventivamente i limiti massimi annuali di spesa sostenibile per le strutture sanitarie pubbliche e private.
art. 39 d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato quale ulteriore base normativa della ripartizione delle risorse sanitarie.
art. 8-quater d.lgs. n. 502 del 1992
Richiamato dalla ricorrente nel quadro degli accreditamenti e della remunerazione delle prestazioni.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992
Richiamato dalla ricorrente nel quadro dei rapporti convenzionali con le strutture accreditate.
Massime di principio
- Nel sistema delle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, il rispetto del tetto di spesa è un vincolo ineludibile: le prestazioni rese oltre il budget non sono remunerabili e il superamento del limite costituisce fatto impeditivo del diritto al pagamento.
- In tema di credito della struttura sanitaria accreditata, l'onere di provare il superamento del tetto di spesa grava sull'ASL o sull'ente debitore, perché si tratta di un fatto impeditivo della pretesa azionata.
- La comunicazione formale della nota di regressione tariffaria o la tardività del monitoraggio non incidono, di per sé, sull'inesigibilità delle prestazioni eccedenti il budget, ove il superamento del tetto risulti provato.
- Il giudizio di cassazione non consente una rivalutazione del materiale istruttorio: la censura deve investire un vizio di legittimità effettivo e non una diversa lettura dei documenti.
- La determinazione dei tetti di spesa nel settore sanitario può sopravvenire rispetto all'inizio dell'erogazione delle prestazioni; tale fisiologica sopravvenienza non esclude l'applicazione delle regole di regressione tariffaria né fonda, di per sé, un diritto al pagamento delle prestazioni eccedenti.
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