Cassazione Penale, Sentenza n. 13309/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società Ambra s.r.l. ha chiesto l'applicazione del controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis D.Lgs. n. 159/2011 in quanto destinataria di un'informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Napoli (5 aprile 2024) e successivamente impugnata. Il nodo giuridico verteva sulla portata del sindacato del giudice della prevenzione in sede di controllo volontario (comma 6): se il giudice debba limitarsi a verificare l'occasionalità dell'agevolazione e la prognosi di recupero dell'impresa, assumendo come dato acquisito l'accertamento prefettizio, oppure se possa esercitare un controllo pieno anche sulla sussistenza dell'infiltrazione mafiosa, non essendo vincolato alle valutazioni amministrative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui, anche in caso di istanza volontaria prevista dall'art. 34-bis, comma 6, il giudice della prevenzione esercita un sindacato pieno: deve accertare a) l'esistenza di una relazione tra l'impresa e soggetti portatori di pericolosità qualificata, b) l'occasionalità dell'agevolazione e c) la prognosi favorevole circa la possibilità di riallineamento dell'impresa al mercato sano. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto che l'interdittiva fosse fondata solo su controlli relativi al rappresentante legale e su frequentazioni non connotate da pericolosità qualificata, senza evidenze di rapporti significativi o di ingerenza nella gestione aziendale; pertanto mancando un pericolo concreto di infiltrazione mafiosa, la richiesta di controllo giudiziario è stata legittimamente rigettata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 34-bis
Le imprese destinatari e di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo
La Corte ha interpretato l'art. 34-bis comma 6 nel senso che, anche nelle istanze volontarie dell'impresa, il giudice della prevenzione non è vincolato dalle valutazioni amministrative e deve svolgere un controllo di merito sulla sussistenza dell'infiltrazione, sull'occasionalità dell'agevolazione e sulla prognosi di recupero.
Art. 84, comma 4, D.Lgs. 159/2011
Riferimento normativo sull'informazione interdittiva antimafia quale atto amministrativo che può colpire l'impresa; rilevante come presupposto procedurale dell'istanza di controllo giudiziario ma non preclusivo del sindacato pieno del giudice della prevenzione.
Costituzione italiana, artt. 3 e 41
Richiamati nella parte del ricorso che prospettava questione di legittimità costituzionale: la Corte non ha ritenuto necessario sollevare la questione, avendo risolto la controversia interpretando la norma in modo coerente con la garanzia del contrappeso tra tutela dell'ordine pubblico e libertà di iniziativa economica.
Disposizioni di servizio processuali - art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla articolazione della motivazione del motivo di ricorso in Cassazione (vincoli sulla formulazione della doglianza).
Sentenza Sezioni Unite Ricchiuto (Sez. U, n. 46898/2019)
La pronuncia delle Sezioni Unite è stata richiamata come principio direttivo secondo cui il giudice della prevenzione, specialmente nel controllo volontario, deve valutare non solo la situazione fattuale attuale ma anche le potenzialità di recupero dell'impresa e l'efficacia della misura alternativa; da essa si desume la possibilità del sindacato di merito sul tema dell'infiltrazione.
Massime di principio
- Nel procedimento per il controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis comma 6 D.Lgs. 159/2011 il giudice della prevenzione esercita un sindacato di merito: può valutare la sussistenza dell'infiltrazione mafiosa, non è vincolato alle sole conclusioni dell'organo prefettizio.
- La mera esistenza di un'informazione interdittiva prefettizia e la sua impugnazione non costituiscono automaticamente titolo per ottenere il controllo giudiziario: l'impresa deve dimostrare, o il giudice deve riscontrare, elementi che facciano ritenere possibile l'occasionalità dell'agevolazione e un prognosi favorevole di riallineamento.
- Per essere ammesso al controllo volontario l'iter probatorio deve considerare tre presupposti principali: relazione fra impresa e soggetti pericolosi, occasionalità dell'agevolazione e prognosi favorevole di recupero dell'impresa.
- Se l'interdittiva si fonda su elementi scarsi e vaghi (ad es. frequenze del rappresentante legale verso soggetti con precedenti non qualificati), il giudice della prevenzione può legittimamente escludere il pericolo concreto di infiltrazione e rigettare la richiesta di controllo.
- Dal punto di vista pratico, le imprese colpite da interdittiva che intendono chiedere il controllo giudiziario devono predisporre una documentazione fattuale solida (assenza di rapporti significativi, prova di separazione gestionale, programmi di compliance e governance) per convincere il giudice della prevenzione della prognosi favorevole.
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