Cassazione Penale, Sentenza n. 41778/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la determinazione dell'ammontare del valore patrimoniale sottoposto a confisca (circa €565.605,70), deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 474-bis c.p.; sostiene che la confisca non avrebbe dovuto basarsi sui ricavi stimati ma sui guadagni effettivamente percepiti (ossia su un diverso dato economico)
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato il criterio adottato dal Tribunale (e dal Gip) che ha calcolato il volume d'affari imputabile al reato prendendo come riferimento i ricavi contabili accertati per i periodi 2010-2017 (€474.276,60) e 2017-2020 (€268.963,68), effettuando quindi una stima proporzionale sulle annualità oggetto di imputazione e giungendo alla somma confiscabile di circa €565.605,70. La Corte ha ritenuto irrilevante la deduzione difensiva sui guadagni effettivi percepiti, richiamando la giurisprudenza secondo cui nelle attività intrinsecamente illecite non sono scomputabili le attività preordinate alla commissione del reato e non è applicabile il criterio del profitto netto. Il ricorrente è altresì condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Norma del reato contestato (introduzione, detenzione per la vendita e offerta in vendita di prodotti con marchio contraffatto); individuazione del fatto-reato sottostante alla confisca
art. 474-bis cod. pen.
Riferimento normativo rispetto al quale il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione alla determinazione del valore patrimoniale sottoposto a confisca
art. 444 cod. proc. pen.
Procedura applicata in primo grado: sentenza con applicazione concordata della pena (patteggiamento)
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 24558 del 22/05/2013, Mezzini, Rv. 256812)
Principio richiamato dalla Corte: per attività intrinsecamente illecite non si scomputano dal profitto del reato i costi/prestazioni preordinate alla commissione dell'illecito; non è applicabile il criterio del profitto netto aziendale per la determinazione della somma confiscabile
Massime di principio
- Nelle attività commerciali intrinsecamente illecite (es. commercio di merce contraffatta) il valore confiscabile può essere determinato su base dei ricavi stimati e documentati, anche tramite estrapolazione proporzionale su periodi contabili diversi se i dati relativi alle singole annualità non sono completi
- In tali fattispecie non è generalmente ammesso dedurre dai ricavi i costi aziendali o usare il criterio del profitto netto per ridurre l'ammontare del profitto del reato: il calcolo tende a considerare i proventi lordi riconducibili all'attività illecita
- Chi contesta la quantificazione della confisca deve confrontarsi con la motivazione e gli elementi probatori usati dal giudice (documentazione contabile, criteri di stima): mere affermazioni assertive sui guadagni effettivi percepiti sono insufficienti
- La conferma di stime proporzionali da parte della Corte è possibile se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e un percorso valutativo basato su dati concreti
- Nei casi di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la determinazione della confisca resta possibile e valutabile anche nel rito concordato; l'accordo sulla pena non preclude l'accertamento del profitto e della relativa confisca
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