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Sentenza

Sentenza del 15/10/2019 n. 25966 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la classificazione doganale del catetere guida "NC Sprinter", utilizzato temporaneamente negli interventi di angioplastica per impiantare uno stent coronarico. L'Agenzia sosteneva che il prodotto dovesse essere classificato alla voce 9018 della Nomenclatura Combinata, relativa agli strumenti e apparecchi per la medicina, mentre la società contribuente ne chiedeva l'inquadramento nella voce 9021, relativa anche agli apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o infermità. La CTR aveva ritenuto il catetere funzionalmente destinato all'impianto dello stent e, costituendo con esso un unicum, lo aveva classificato nella voce 9021. La Cassazione ha ritenuto errata tale impostazione, chiarendo che la classificazione deve fondarsi sulle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto e che il catetere può essere classificato nella voce dello stent solo se ne costituisce una parte indispensabile o un accessorio che ne aumenti le funzionalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. Il catetere guida è stato ricondotto alla voce doganale 9018, in quanto strumento medico autonomo, e non alla voce 9021 propria degli stent o degli apparecchi destinati a compensare una deficienza o infermità. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2658/1987 e successive modifiche – Nomenclatura Combinata

    La classificazione delle merci nella NC si effettua in conformità delle regole generali interpretative.

    La classificazione tariffaria deve essere effettuata applicando il testo delle voci e le note delle sezioni e dei capitoli, privilegiando le caratteristiche oggettive del prodotto.

  • Regola generale interpretativa n. 1 della Nomenclatura Combinata

    I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci e dalle note.

    I titoli hanno funzione meramente orientativa; prevalgono il testo concreto della voce doganale e le note legali applicabili.

  • Regola generale interpretativa n. 3, lettere a), b) e c), della Nomenclatura Combinata

    La voce più specifica prevale; per i prodotti misti o gli assortimenti si considera l'oggetto che conferisce il carattere essenziale; in mancanza, si applica la voce posta per ultima in ordine numerico.

    Quando più voci sono astrattamente applicabili, occorre individuare quella più specifica e, per merci composte o assortimenti, l'elemento che conferisce il carattere essenziale.

  • Regola generale interpretativa n. 6 della Nomenclatura Combinata

    La classificazione nelle sottovoci di una stessa voce è determinata dal testo delle sottovoci e dalle note di sottovoci.

    Una volta individuata la voce principale, la scelta della sottovoce deve seguire le medesime regole interpretative, comparando soltanto sottovoci dello stesso livello.

  • Nota 2 del capitolo 90 della Nomenclatura Combinata

    Le parti e gli accessori [...] se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari [...] sono classificati nella voce afferente a detti apparecchi.

    Un prodotto può seguire la classificazione dell'apparecchio principale solo se è una vera parte o un accessorio secondo i criteri doganali, non per il solo fatto di essere utilizzato insieme o per installarlo.

  • Voce doganale 9018 della Nomenclatura Combinata

    Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria.

    Comprende gli strumenti e apparecchi destinati a fini medici, tra cui i cateteri utilizzati negli interventi sanitari, salvo che ricorrano i presupposti per una classificazione più specifica.

  • Voce doganale 9021 della Nomenclatura Combinata

    Apparecchi da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità.

    La voce riguarda dispositivi che non si limitano a essere inseriti temporaneamente o ad assistere una procedura, ma che assumono o sostituiscono la funzione della parte del corpo compromessa o inferma.

  • Note esplicative della Nomenclatura Combinata relative alla voce 9021

    L'espressione "per compensare una deficienza o un'infermità" si riferisce soltanto agli apparecchi che effettivamente assumono o sostituiscono la funzione della parte del corpo compromessa o inferma.

    Non sono sufficienti l'inserimento nell'organismo o l'utilità terapeutica: il dispositivo deve svolgere una funzione sostitutiva o compensativa stabile rispetto a una parte del corpo.

  • Regolamento UE n. 1038/2014

    È stato richiamato dall'Agenzia quale riferimento interpretativo per sostenere la classificazione sulla base delle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto.

Massime di principio

  • La classificazione doganale deve basarsi principalmente sulle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto al momento dell'importazione e sulla sua destinazione d'uso prevista, non sulla funzione complessiva del sistema nel quale il prodotto viene impiegato.
  • Un dispositivo medico utilizzato per impiantare o posizionare un altro dispositivo non assume automaticamente la classificazione doganale di quest'ultimo.
  • Per essere classificato come parte di un apparecchio principale, il prodotto deve essere indispensabile al suo funzionamento; per essere un accessorio, deve renderlo idoneo a un lavoro particolare, conferirgli funzionalità supplementari o consentirgli un servizio specifico.
  • L'inserimento temporaneo nell'organismo non è sufficiente per applicare la voce relativa agli apparecchi impiantabili destinati a compensare una deficienza o infermità.
  • Quando un catetere conserva una funzione medica autonoma e non rimane permanentemente integrato nell'impianto, è normalmente preferibile la classificazione tra gli strumenti e apparecchi per la medicina, salvo specifiche disposizioni tariffarie contrarie.
  • La mera destinazione funzionale del prodotto a un intervento o a un dispositivo più complesso non consente di superare la classificazione risultante dalla voce specificamente applicabile al prodotto considerato isolatamente.

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