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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31799/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato il diniego del GUP alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 274 e 275 c.p.p.), lamentando che il Tribunale non avesse motivato specificamente sul perché il controllo elettronico non fosse idoneo a garantire le esigenze cautelari; il ricorrente si dichiarava incensurato, con dimora stabile, affetto da disabilità cognitiva, aveva offerto scuse e risarcimento e chiedeva il principio del minimo sacrificio per la libertà personale.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione logica e sufficiente: la pericolosità del ricorrente è risultata elevata per la durata e la premeditazione delle condotte (molestie, minacce, violenze culminate in tentato omicidio), per i motivi futili e per la manifesta incapacità di autocontrollo. Il Tribunale ha specificato che il braccialetto elettronico segnala l'eventuale evasione ma non la impedisce né evita l'avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima; pertanto la misura richiesta non sarebbe idonea a prevenire il rischio di reiterazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Individuazione della norma procedurale che disciplina l'impugnazione in sede di riesame; qui citata come base formale dell'appello contro l'ordinanza del GUP.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato nella domanda di ricorso come riferimento alla necessità di motivazione delle decisioni; la Corte valuta che la motivazione richiesta da tale norma sia stata data in modo logico e sufficiente dal Tribunale del riesame.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato unitamente all'art. 274 in relazione al vizio di motivazione denunciato; la Corte verifica e conferma la sussistenza di motivazione adeguata e non apodittica.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte dispone l'adempimento.

Massime di principio

  • La concessione di misure meno afflittive rispetto alla custodia cautelare (es. arresti domiciliari con controllo elettronico) richiede una motivazione specifica che dimostri la loro idoneità a fronteggiare il rischio di reiterazione: se il pericolo è concreto e il controllo elettronico non impedisce materialmente il contatto o l'allontanamento, la custodia può essere ritenuta necessaria.
  • Fattori quali durata e ripetizione delle condotte violente, premeditazione, motivazioni futili e modalità particolarmente pericolose (es. uso dell'auto per investire la vittima) aumentano la valutazione di pericolosità e giustificano una misura custodiale anche in presenza di incensuratezza o situazioni personali attenuanti.
  • Il braccialetto elettronico ha funzione di segnalazione e controllo della presenza, ma non impedisce fisicamente condotte pericolose né l'avvicinamento a luoghi frequentati dalla vittima; il suo valore come alternativa alla detenzione va valutato caso per caso e motivato tenendo conto delle concrete modalità di commissione dei reati.
  • La difesa che proponga misure alternative dovrebbe indicare e documentare specifiche cautele integrative (es. divieto di avvicinamento, ordini di protezione alla vittima, sorveglianza intensificata, eventuali limiti riconoscibili e controllabili) e spiegare perché tali misure neutralizzerebbero i rischi rilevati.
  • La mera dichiarazione di scuse, offerta di risarcimento o assenza di precedenti può essere insufficiente a superare la valutazione negativa della pericolosità se non corredata da elementi concreti e verificabili di ravvedimento e capacità di autocontrollo.
  • Il giudice di merito deve motivare in modo concreto e non generico l'inidoneità delle misure meno afflittive; l'appello per vizio di motivazione può avere successo solo se è dimostrabile una mancanza reale e non supplibile della motivazione stessa.

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