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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37426/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, in riforma della decisione del Tribunale di Verona e ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., oltre a eccessività della pena, vizio di motivazione sul punto ed erronea qualificazione giuridica del fatto. Il secondo ricorrente ha lamentato errata motivazione in diritto per assenza di motivazione sulla sussistenza dell'ipotesi accusatoria. La Corte ha ritenuto che le doglianze investissero profili non consentiti in sede di legittimità nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p., poiché non riguardavano i soli vizi deducibili in tali casi, ma motivi rinunciati, omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e aspetti della pena non sfociati in illegalità della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha richiamato il principio secondo cui, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., è ammesso il ricorso per cassazione solo per contestare la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sulla determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Non essendo ravvisabile alcuna di tali ipotesi, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Regola il concordato in appello; nel suo ambito il ricorso per cassazione è limitato ai vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il controllo di legittimità è limitato: in cassazione possono essere dedotti solo vizi concernenti la validità del consenso dell'imputato, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra accordo e decisione.
  • Sono inammissibili le censure che ripropongono motivi rinunciati con l'accordo in appello o che contestano la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. al di fuori dei limiti consentiti.
  • La doglianza sulla pena è deducibile in cassazione solo se la sanzione è illegale, cioè se supera i limiti edittali o non corrisponde a quella prevista dalla legge; non è sufficiente lamentarne l'eccessività.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma equitativamente determinata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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