Sentenza del 15/07/2015 n. 14788 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La C.T.P. s.p.a. chiedeva la cassazione della sentenza della CTR Campania resa in un giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione di una precedente sentenza definitiva che riconosceva il diritto al rimborso di crediti d'imposta maturati tra il 1979 e il 1990. La ricorrente contestava: 1) la decorrenza degli interessi, sostenendo che il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto dare integrale attuazione al giudicato; 2) l'applicazione degli interessi legali dalla data dell'istanza di rimborso anziché del criterio speciale previsto dall'art. 44 del D.P.R. n. 602/1973; 3) la compensazione delle spese di giudizio, disposta senza indicazione dei motivi giustificativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riproduceva adeguatamente il contenuto della precedente sentenza sul tema degli interessi. Ha ritenuto infondato il secondo motivo: pur riconoscendo la natura speciale del regime di interessi previsto dall'art. 44 del D.P.R. n. 602/1973, ha affermato che la CTR si era conformata alla specifica richiesta formulata dalla contribuente, che aveva indicato, anche se per errore, l'11 febbraio 1994 come data di decorrenza. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la compensazione delle spese, nei procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006, richiedeva l'indicazione esplicita dei giusti motivi in motivazione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 70
Il giudizio di ottemperanza serve a rendere effettivo il comando contenuto in una sentenza tributaria definitiva, adeguando la realtà giuridica e materiale a quanto deciso.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità... la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: deve indicare gli atti e i documenti rilevanti, riproducendone o precisandone il contenuto essenziale e il luogo di produzione.
D.P.R. n. 602/1973, art. 44
il contribuente ... ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse... per ognuno dei semestri interi, escluso il primo
Per i rimborsi tributari si applica un regime speciale di interessi, prevalente sulla disciplina civilistica generale, calcolato secondo i semestri interi e con esclusione del primo.
Codice civile, art. 1282
La disciplina civilistica degli interessi costituisce la regola generale, ma è recessiva rispetto al regime speciale previsto dall'art. 44 del D.P.R. n. 602/1973.
Codice di procedura civile, artt. 91 e 92
concorrono altri giusti motivi esplicitamente indicati in motivazione
La compensazione delle spese, oltre che in caso di soccombenza reciproca, richiede l'indicazione espressa in motivazione dei giusti motivi che la giustificano.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 15
La disciplina delle spese del processo civile, compresa quella sulla compensazione, si applica al processo tributario nei limiti previsti dalla norma.
Codice di procedura civile, art. 383, comma 1
Quando accoglie un motivo di ricorso che richiede un nuovo esame di merito, la Cassazione cassa la sentenza e rinvia la causa al giudice competente, in diversa composizione quando previsto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale trascrivere o indicare con precisione gli atti e i documenti sui quali si fondano le censure; il rinvio generico agli atti dei precedenti gradi può comportare l'inammissibilità.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve attuare il contenuto del giudicato, ma non può attribuire alla parte più o diverso rispetto a quanto richiesto, soprattutto quando la richiesta processuale abbia delimitato la decorrenza o la misura degli interessi.
- Per i rimborsi tributari occorre verificare anzitutto l'eventuale disciplina speciale degli interessi, che può prevalere sulle regole civilistiche generali.
- La parte è normalmente vincolata alle conclusioni formulate davanti al giudice: un errore nella richiesta degli interessi può impedire di ottenere in cassazione una decorrenza diversa, se il giudice di merito si è conformato a quella richiesta.
- La compensazione delle spese non può essere disposta con una motivazione meramente apparente o implicita quando la legge richiede l'indicazione esplicita dei giusti motivi; in mancanza, la decisione sulle spese è censurabile e può comportare la cassazione con rinvio.
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