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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16178/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Alcuni dipendenti lamentavano che la datrice di lavoro avesse ridotto, dal gennaio 2018, i rispettivi superminimi individuali assorbibili, compensando gli aumenti dei minimi tabellari e dell'Elemento Retributivo Separato (ERS) previsti dall'Accordo di programma del 23.11.2017 per il rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. In primo grado era stata accolta la domanda dei lavoratori, con accertamento dell'illegittimità degli assorbimenti e condanna alla ricostituzione del superminimo e alla restituzione delle somme trattenute. La corte territoriale, invece, aveva riformato la decisione ritenendo che l'uso aziendale di non assorbire in precedenti rinnovi non impedisse alla società, in presenza di nuovi aumenti retributivi, di tornare ad applicare l'assorbimento senza necessità di una disdetta espressa. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione degli artt. 1373, 1374 e 1173 c.c., sostenendo che la revoca dell'uso aziendale non poteva essere implicita ma richiedeva un accordo sindacale successivo o una formale disdetta datoriale; il secondo per violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., contestando il criterio adottato dalla corte d'appello sulla decorrenza della prescrizione del diritto all'assorbimento. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che l'uso aziendale favorevole non può considerarsi cessato per il solo fatto che il datore di lavoro, a fronte di nuovi aumenti collettivi, decida unilateralmente di tornare ad assorbire il superminimo. Ha precisato che l'uso aziendale, pur non potendo vincolare sine die la parte datoriale, può essere disdettato solo in presenza di un sopravvenuto mutamento di circostanze e mediante una formale dichiarazione rivolta alla collettività dei lavoratori, conforme a correttezza e buona fede. Il secondo motivo è rimasto assorbito, perché la questione della prescrizione non era stata esaminata dal giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stata la base formale del primo motivo di ricorso, proposto per violazione di legge processuale sostanzialmente riferita alla falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 375, u.c., c.p.c.

    La valutazione sulla trattazione in pubblica udienza è stata ritenuta rimessa alla discrezionalità del collegio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stata richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la revoca dell'uso aziendale non poteva desumersi implicitamente da comportamenti unilaterali della datrice di lavoro.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina dell'integrazione del contratto e dei limiti alla modifica unilaterale del trattamento economico.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la fonte dell'obbligazione derivante dall'uso aziendale.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la decorrenza della prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per affermare che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo quale termine di prescrizione ordinaria.

  • art. 1340 c.c.

    Escluso come regola applicabile all'uso aziendale, poiché questo non dipende da una volontà tacita delle parti di inserire o escludere l'uso.

  • art. 2077, comma 2, c.c.

    Non si applica, secondo la Corte, alla modifica del trattamento attribuito per uso aziendale, con conseguente possibile modifica in peius da parte delle fonti collettive.

Massime di principio

  • Il superminimo individuale è normalmente assorbibile nei successivi miglioramenti economici previsti dalla disciplina collettiva, salvo diversa pattuizione individuale o collettiva, oppure salvo che il lavoratore provi che esso costituisca un compenso speciale autonomamente giustificato da particolari meriti o da una speciale onerosità delle mansioni.
  • L'uso aziendale che attribuisce ai lavoratori un trattamento economico di maggior favore opera come fonte sociale di regolazione del rapporto e può incidere sui singoli rapporti con efficacia assimilabile a quella della contrattazione collettiva aziendale.
  • L'uso aziendale favorevole non può considerarsi irrevocabile o destinato a vincolare in perpetuo il datore di lavoro; esso può essere modificato o disdettato, ma non in modo meramente implicito o arbitrario.
  • La disdetta di un uso aziendale è legittima solo se sorretta da un sopravvenuto mutamento delle circostanze che ne avevano determinato la formazione ed è portata formalmente a conoscenza della collettività dei lavoratori, nel rispetto di correttezza e buona fede.
  • Quando il giudice di merito omette di esaminare una questione, il motivo di ricorso che la investe può rimanere assorbito ove l'accoglimento di altro motivo comporti la cassazione con rinvio per nuovo esame della fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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