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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-608/22

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 ottobre 2024. — AH e FN contro Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni che i cittadini dei paesi terzi devono soddisfare per beneficiare dello status di rifugiato – Articolo 2, lettere d) ed e) – Nozione di “atto di persecuzione” – Livello di gravità richiesto – Articolo 9 – Somma di misure che discriminano le donne, il cui impatto sia sufficientemente grave – Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) – Forme degli atti di persecuzione – Articolo 9, paragrafo 2 – Valutazione delle domande di protezione internazionale – Articolo 4, paragrafo 3 – Obbligo di valutazione individuale – Portata. — Cause riunite C-608/22 e C-609/22

Giurisprudenza europea62022CJ0608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha riconosciuto che il complesso di restrizioni imposte alle donne dal regime talebano in Afghanistan può integrare persecuzione ai fini della direttiva qualifiche, anche quando alcune misure, prese singolarmente, non raggiungono la soglia più elevata di gravità. Ha poi chiarito che l’esame individuale della domanda resta necessario, ma non richiede necessariamente ulteriori fattori personali oltre a sesso e nazionalità quando questi bastano a fondare il timore di persecuzione. La pronuncia è particolarmente rilevante per le domande di asilo fondate sulla persecuzione di genere.

Riconoscimento dello status di rifugiato alle donne afghane: le misure discriminatorie cumulative imposte o tollerate dal regime talebano costituiscono atti di persecuzione e, in taluni casi, l’esame individuale non richiede elementi personali ulteriori oltre sesso e nazionalità.

La questione giuridica

1) Se una somma di misure discriminatorie nei confronti delle donne, adottate o tollerate da un responsabile delle persecuzioni, possa integrare un "atto di persecuzione" ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95, anche quando singolarmente considerate alcune misure non raggiungano la soglia dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a). 2) Se, per il riconoscimento dello status di rifugiato, l’autorità nazionale debba comunque accertare, nell’ambito dell’esame individuale ex articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/95, elementi personali ulteriori rispetto al sesso o alla nazionalità della richiedente.

Principio di diritto

La Corte afferma che la somma di misure discriminatorie contro le donne, adottate o tollerate da un soggetto che esercita di fatto il potere governativo, può costituire un "atto di persecuzione" ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 quando, per effetto cumulativo, nega in modo grave e sistematico i diritti fondamentali e la dignità umana. Inoltre, per le domande presentate da donne afghane, l’articolo 4, paragrafo 3, non impone di individuare ulteriori elementi personali oltre al sesso o alla nazionalità, se le condizioni del paese d’origine consentono già di ritenere fondato il timore di persecuzione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 1, sezione A, punto 2, Convenzione di Ginevra del 1951
  • Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)
  • Convenzione di Istanbul
  • Articolo 1 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 4, paragrafo 3, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 6 direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 9 direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 10 direttiva 2011/95/UE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 10, paragrafo 3, direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 15, paragrafo 2, CEDU

Riconoscimento dello status di rifugiato alle donne afghane

La sentenza concerne un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof austriaco in materia di protezione internazionale. La Corte si pronuncia sulla qualificazione, ai fini della direttiva 2011/95/UE, delle misure discriminatorie sistematiche imposte alle donne dal regime talebano in Afghanistan e sulla portata dell’esame individuale della domanda di asilo.

Fatti e procedimento principale

Le cause riunite riguardano AH e FN, entrambe cittadine afghane, le quali avevano chiesto protezione internazionale in Austria. L’autorità amministrativa aveva respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiate, ritenendo non credibili alcune allegazioni o comunque non provato un rischio effettivo di persecuzione in Afghanistan, pur concedendo loro la protezione sussidiaria per il rischio di difficoltà economiche e sociali.

Dinanzi ai giudici austriaci, le interessate hanno sostenuto che, dopo il ritorno al potere dei Talebani nel 2021, le donne afghane sono esposte a un sistema di restrizioni generalizzate e gravissime. Il giudice del rinvio ha osservato che tali misure colpiscono le donne in modo paragonabile a quanto avveniva sotto il precedente regime talebano e ha chiesto alla Corte se esse possano integrare atti di persecuzione e se sia necessario un ulteriore esame individuale di elementi personali diversi da sesso e nazionalità.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama innanzitutto la Convenzione di Ginevra del 1951, che costituisce la base della nozione di rifugiato, nonché la CEDAW e la Convenzione di Istanbul, rilevanti per l’interpretazione conforme alla tutela contro la violenza di genere e la discriminazione delle donne. Richiama inoltre la Carta dei diritti fondamentali, in particolare l’articolo 1 sulla dignità umana e l’articolo 21 sul divieto di discriminazione fondata sul sesso.

Nel diritto dell’Unione sono centrali la direttiva 2011/95/UE, in particolare gli articoli 2, 4, 6, 9 e 10, e la direttiva 2013/32/UE, in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, sulle garanzie del congruo esame delle domande di protezione internazionale.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2011/95, un atto di persecuzione può consistere sia in una singola violazione sufficientemente grave dei diritti umani fondamentali, sia nella somma di più misure il cui effetto complessivo raggiunga una gravità analoga. La soglia va letta alla luce della dignità umana garantita dalla Carta e dei trattati internazionali pertinenti.

Nel caso delle misure contro le donne afghane, la Corte osserva che alcune di esse sono di per sé idonee a integrare un atto di persecuzione, come:

  • la privazione di protezione giuridica contro violenza di genere, violenza domestica e matrimonio forzato;
  • il matrimonio forzato, assimilabile a una forma di schiavitù;
  • la mancanza di protezione contro violenze sessiste e domestiche, riconducibili a trattamenti inumani o degradanti.

Altre misure, anche se considerate singolarmente potrebbero non raggiungere la soglia dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), assumono rilievo persecutorio quando sono valutate nel loro insieme: restrizioni all’istruzione, al lavoro, all’assistenza sanitaria, alla libertà di circolazione, all’abbigliamento, alla pratica sportiva e all’accesso alla vita politica. L’effetto cumulativo di tali misure, deliberate e sistematiche, realizza una segregazione e un’oppressione tali da negare alle donne afghane, per il solo fatto di essere donne, i diritti fondamentali connessi alla dignità umana.

La Corte richiama inoltre l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, che menziona tra gli atti di persecuzione anche provvedimenti discriminatori di natura legislativa, amministrativa, di polizia o giudiziaria e atti specificamente diretti contro un sesso.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/95, la Corte ribadisce che ogni domanda di protezione internazionale deve essere esaminata individualmente, sulla base di una valutazione concreta dei fatti e delle circostanze, includendo la situazione del paese di origine e le caratteristiche personali del richiedente.

Tuttavia, tale esame non impone sempre di individuare elementi personali ulteriori rispetto a sesso e nazionalità. Le autorità nazionali devono adattare il loro metodo di valutazione alle caratteristiche della domanda e, nel contesto delle domande presentate da donne afghane, possono considerare sufficienti gli elementi relativi alla loro appartenenza di genere e alla nazionalità, se il quadro generale del paese consente già di ritenere fondato il timore di persecuzione.

La Corte osserva che le informazioni disponibili, richiamate anche da AUEA e UNHCR, indicano per le donne e le ragazze afghane un fondato timore di persecuzione dovuto alle misure talebane. In tale contesto, non è necessario esigere, in via automatica, la prova di ulteriori circostanze personali specifiche.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che la somma di misure discriminatorie contro le donne, adottate o tollerate da un responsabile delle persecuzioni, costituisce un atto di persecuzione quando, per effetto cumulativo, lede la dignità umana;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, della medesima direttiva non impone all’autorità nazionale di considerare elementi personali diversi da sesso o nazionalità per stabilire se tali misure integrino atti di persecuzione.

Principi pratici per l’operatore

La pronuncia è rilevante perché rafforza il riconoscimento della persecuzione di genere come persecuzione ai fini della direttiva qualifiche. Per le domande presentate da donne provenienti da contesti di discriminazione sistemica, il dato decisivo può essere l’effetto cumulativo delle misure statali o para-statali, non la prova di una singola violazione estrema o di un percorso individuale ulteriormente specifico.

La sentenza conferma inoltre che l’esame individuale non è incompatibile con il ricorso a una presunzione fondata sul contesto generale del paese, quando questo mostra una discriminazione generalizzata e strutturale contro un determinato gruppo di donne.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionalestatus di rifugiatopersecuzione di generediritti fondamentalivalutazione individuale della domanda

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