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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17358/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da due distinti rapporti bancari. Da un lato, un correntista aveva agito per la ripetizione di indebito relativa a un conto corrente acceso negli anni '90, sostenendo che, mancando pattuizioni scritte su interessi, capitalizzazione, commissione di massimo scoperto, spese e giorni valuta, il saldo dovesse essere rideterminato in attivo a suo favore; il Tribunale aveva respinto la domanda per difetto di prova, ma la Corte d'appello aveva riformato valorizzando anche una consulenza tecnica di parte e ritenendo prospettata sin dall'inizio l'inesistenza di un contratto scritto o comunque di pattuizioni idonee a giustificare gli addebiti. Dall'altro lato, in relazione a un mutuo, la Corte d'appello aveva accolto la domanda di nullità parziale per usurarietà dei tassi, includendo nel TEG anche il costo di una polizza assicurativa incendio e di servizi forniti da terzi, sulla base della CTU. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: i primi tre contro la decisione sul conto corrente, denunciando ultrapetizione/novità della domanda, contraddittorietà della motivazione e violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni; il quarto e il quinto contro la decisione sull'usura nel mutuo, censurando l'inclusione nel TEG dei costi assicurativi e di terzi, il richiamo alle istruzioni della Banca d'Italia e la violazione dell'art. 644 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente attribuito alla domanda introduttiva un contenuto non desumibile dagli atti di primo grado, trasformando una domanda fondata sulla mancata pattuizione di singole clausole in una domanda fondata sull'inesistenza del contratto scritto, con violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e compromissione del contraddittorio; ha invece respinto il quarto e il quinto motivo, confermando che, ai fini della verifica dell'usurarietà, vanno computate anche le spese di assicurazione collegate alla concessione del credito, a prescindere dalla loro inclusione nelle istruzioni della Banca d'Italia ratione temporis applicabili. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda sul conto corrente alla luce dei principi affermati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può porre a base della decisione fatti non puntualmente allegati né pronunciare su una domanda sostanzialmente diversa da quella proposta; il limite vale anche in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello è inammissibile la proposizione di un novum; è consentita solo l'emendatio della domanda se restano immutati i fatti costitutivi allegati in primo grado.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione non può supplire, nel caso esaminato, al difetto di prova gravante sull'attore in ripetizione di indebito.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce in ripetizione di indebito deve provare i fatti costitutivi della domanda, cioè l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti contestati.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni possono operare solo da un fatto noto a un fatto ignoto; non possono fondarsi su una mera genericità dell'allegazione.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione sull'epoca di stipulazione del rapporto non può essere costruita in modo arbitrario o paradossale, con inversione dell'onere probatorio.

  • art. 644 c.p.

    Ai fini della verifica dell'usurarietà devono essere considerate le commissioni, remunerazioni e spese collegate alla erogazione del credito; le spese di assicurazione collegate al finanziamento rientrano nel calcolo del TEG.

  • art. 1 del d.l. n. 394/2000, conv. in L. n. 24/2001

    Viene richiamato come norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., per cui sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento della promessa o convenzione.

  • art. 2 L. n. 108/1996

    Il rinvio ai decreti ministeriali e alle rilevazioni della Banca d'Italia rileva per il calcolo del tasso soglia, ma non impedisce al giudice di applicare il criterio legale dell'art. 644 c.p.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di uguaglianza/simmetria nel calcolo del tasso, ma senza accoglimento nel giudizio di legittimità.

  • art. 4 disp. prel. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti dell'interpretazione delle norme secondarie rispetto alla legge.

Massime di principio

  • In materia di ripetizione di indebito bancario, l'attore deve allegare e provare i fatti costitutivi della domanda mediante il contratto e la documentazione contabile idonea a dimostrare l'assenza o nullità della causa giustificativa degli addebiti contestati.
  • Il giudice di merito può interpretare e qualificare la domanda, ma non può trasformarla in una pretesa fondata su fatti costitutivi diversi o nuovi rispetto a quelli allegati in primo grado; ciò integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e, in appello, del divieto di domande nuove ex art. 345 c.p.c.
  • L'emendatio della domanda è ammissibile solo se resta fermo il nucleo fattuale originariamente dedotto; è invece inammissibile la riqualificazione che richieda nuovi fatti non allegati o non controversi.
  • Nell'accertamento dell'usurarietà del mutuo, vanno computate anche le spese di assicurazione collegate all'erogazione del credito, indipendentemente dalla loro specifica inclusione nelle istruzioni della Banca d'Italia del periodo considerato.
  • La mancata inclusione di una voce nei decreti ministeriali o nelle istruzioni della Banca d'Italia non esclude che tale voce debba essere considerata se rientra nella nozione legale di costi collegati al credito di cui all'art. 644 c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieAppelloInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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