Cassazione Civile, Ordinanza n. 01182/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di verbali di accertamento per violazione del codice della strada relativi al transito in una corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio. Gli opponenti avevano contestato davanti al Giudice di Pace e poi in appello la legittimità delle sanzioni, deducendo in sintesi: l'esistenza di un giudicato esterno favorevole per alcuni di loro in giudizi analoghi; l'inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale, anche in relazione alla riattivazione della corsia dopo un periodo di disattivazione; l'erronea ripartizione dell'onere della prova; l'assenza dell'elemento psicologico; la questione della taratura o dell'autorizzazione dell'apparato di rilevamento automatico Sirio Ves. Davanti alla Cassazione hanno articolato sei motivi, che la Corte ha esaminato sotto il profilo dell'ammissibilità, richiamando il precedente orientamento in materia di corsie preferenziali di via di Portonaccio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché i precedenti giudicati invocati riguardavano verbali e fatti diversi, senza prova del passaggio in giudicato e senza identità della violazione; ha ritenuto inammissibili i motivi sulla segnaletica e sulla consulenza tecnica per difetto di specificità e perché il Tribunale aveva comunque esaminato la documentazione e motivato sulla riattivazione della corsia e sull'idoneità dei segnali; ha ribadito che, quando si deduce non l'inesistenza ma l'inadeguatezza della segnaletica, l'onere della prova grava sull'opponente; ha escluso rilievo al difetto dell'elemento psicologico in materia sanzionatoria, salvo errore scusabile non provato nel caso concreto; ha infine ritenuto inammissibile il motivo sull'autorizzazione dell'apparato Sirio Ves per difetto di specificità e novità, ricordando che l'uso di tali dispositivi per rilevare accessi non autorizzati alle corsie riservate è legittimo nei termini già affermati dalla giurisprudenza. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
la causa è stata trattata in camera di consiglio sulla base di una proposta di definizione per inammissibilità del ricorso
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza
ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione occorre indicare specificamente e trascrivere gli atti su cui si fonda, con puntuale individuazione nel fascicolo
art. 3 L. n. 689 del 1981
Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981
nelle violazioni amministrativamente sanzionate opera una presunzione di colpa, sicché non è necessaria la prova concreta del dolo o della colpa da parte dell'amministrazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
codice della strada
la violazione per transito in corsia preferenziale può essere accertata anche tramite apparati di rilevamento automatico, se la segnaletica è adeguata e l'utente è posto in condizione di conoscere il ripristino della corsia
Massime di principio
- Il giudicato esterno è utilizzabile solo se concerne la medesima fattispecie concreta e i medesimi elementi essenziali dell'illecito; decisioni relative a verbali diversi non spiegano efficacia preclusiva nel nuovo giudizio.
- In cassazione è inammissibile la censura che deduce omesso esame di documenti o consulenze senza trascriverne il contenuto e senza indicare specificamente dove e quando siano stati prodotti, perché manca il requisito di autosufficienza.
- Se l'opponente contesta non l'inesistenza ma l'insufficienza o inadeguatezza della segnaletica stradale, l'onere di provare tale inadeguatezza grava su di lui; l'amministrazione deve provare l'esistenza del segnale solo quando essa sia specificamente negata.
- In materia di sanzioni amministrative è sufficiente l'accertamento della violazione, essendo la colpa presunta; l'errore sulla norma sanzionatoria è scusabile solo se circostanze concrete rendevano impossibile, con ordinaria diligenza, conformarsi al precetto.
- La contestazione di violazioni su corsie riservate mediante dispositivi automatici è legittima quando tali strumenti siano già autorizzati per il controllo dei varchi e la segnaletica consenta all'utenza di percepire la disciplina vigente e il ripristino della corsia.
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