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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50732/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il detenuto, sottoposto al regime 41-bis presso il carcere di Bancali, contestava l'impossibilita' di acquistare al sopravvitto farina e lievito; sosteneva che il divieto fosse illegittimo e configurasse una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai detenuti comuni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari. Ha ritenuto legittimo il divieto adottato dalla Direzione di istituto per ragioni di ordine e sicurezza (pericolosita' e infiammabilita' di farina e lievito) e non lesivo del diritto all'alimentazione o alla salute, posto che il vitto fornito e' conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali. La Corte ha inoltre escluso la discriminazione, rilevando che a Bancali lo stesso divieto vale anche per i detenuti comuni e che differenze fra istituti carcerari non costituiscono automaticamente una penalizzazione illegittima.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Il regime speciale consente alla Direzione di adottare misure organizzative restrittive per esigenze di ordine e sicurezza; il divieto sull'introduzione di determinate sostanze puo' essere legittimo se fondato su tali esigenze.

  • artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ordinamento penitenziario

    Regolano il rimedio giurisdizionale davanti alla magistratura di sorveglianza per la tutela di posizioni soggettive del detenuto; la tutela e' ammessa quando sussista un pregiudizio attuale e grave.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2018

    Richiamata per il principio secondo cui limitazioni irragionevoli al trattamento detentivo possono costituire supplemento di ingiustificata afflittivita' e ledere il senso di umanita'; nel caso concreto la limitazione non ha raggiunto tale livello.

Massime di principio

  • La Direzione dell'istituto penitenziario puo' limitare l'introduzione di beni personali quando la misura sia motivata da concrete esigenze di ordine e sicurezza e sia proporzionata rispetto ai diritti del detenuto.
  • Il diritto a un'alimentazione sana e al diritto alla salute e' protetto, ma puo' subire limitazioni se l'Amministrazione garantisce comunque un vitto conforme alle tabelle nutrizionali; in tal caso la restrizione non costituisce lesione automatica del diritto.
  • Per configurare discriminazione e' necessario confrontare soggetti omogenei all'interno dello stesso istituto o territorio; la semplice diversita' di regole tra carcere e carcere non e' di per se' illegittima.
  • La magistratura di sorveglianza interviene solo quando il detenuto dimostra un pregiudizio attuale e grave della sua posizione giuridica; contestazioni meramente organizzative prive di tale impatto possono essere ritenute inammissibili.
  • Il regime 41-bis non attribuisce automaticamente un trattamento piu' favorevole rispetto ai detenuti comuni: le valutazioni di sicurezza locali possono giustificare limiti applicati anche ai ristretti in regime speciale.

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