Cassazione Penale, Sentenza n. 50732/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il detenuto, sottoposto al regime 41-bis presso il carcere di Bancali, contestava l'impossibilita' di acquistare al sopravvitto farina e lievito; sosteneva che il divieto fosse illegittimo e configurasse una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai detenuti comuni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari. Ha ritenuto legittimo il divieto adottato dalla Direzione di istituto per ragioni di ordine e sicurezza (pericolosita' e infiammabilita' di farina e lievito) e non lesivo del diritto all'alimentazione o alla salute, posto che il vitto fornito e' conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali. La Corte ha inoltre escluso la discriminazione, rilevando che a Bancali lo stesso divieto vale anche per i detenuti comuni e che differenze fra istituti carcerari non costituiscono automaticamente una penalizzazione illegittima.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Il regime speciale consente alla Direzione di adottare misure organizzative restrittive per esigenze di ordine e sicurezza; il divieto sull'introduzione di determinate sostanze puo' essere legittimo se fondato su tali esigenze.
artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ordinamento penitenziario
Regolano il rimedio giurisdizionale davanti alla magistratura di sorveglianza per la tutela di posizioni soggettive del detenuto; la tutela e' ammessa quando sussista un pregiudizio attuale e grave.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2018
Richiamata per il principio secondo cui limitazioni irragionevoli al trattamento detentivo possono costituire supplemento di ingiustificata afflittivita' e ledere il senso di umanita'; nel caso concreto la limitazione non ha raggiunto tale livello.
Massime di principio
- La Direzione dell'istituto penitenziario puo' limitare l'introduzione di beni personali quando la misura sia motivata da concrete esigenze di ordine e sicurezza e sia proporzionata rispetto ai diritti del detenuto.
- Il diritto a un'alimentazione sana e al diritto alla salute e' protetto, ma puo' subire limitazioni se l'Amministrazione garantisce comunque un vitto conforme alle tabelle nutrizionali; in tal caso la restrizione non costituisce lesione automatica del diritto.
- Per configurare discriminazione e' necessario confrontare soggetti omogenei all'interno dello stesso istituto o territorio; la semplice diversita' di regole tra carcere e carcere non e' di per se' illegittima.
- La magistratura di sorveglianza interviene solo quando il detenuto dimostra un pregiudizio attuale e grave della sua posizione giuridica; contestazioni meramente organizzative prive di tale impatto possono essere ritenute inammissibili.
- Il regime 41-bis non attribuisce automaticamente un trattamento piu' favorevole rispetto ai detenuti comuni: le valutazioni di sicurezza locali possono giustificare limiti applicati anche ai ristretti in regime speciale.
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