Sentenza n. 259/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Campobasso, Sez. Lavoro, n. 162/2024 pubblicata in data 29.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata integrale esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Campobasso, Sezione Lavoro, n. 162/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza passata in giudicato che aveva condannato l’ASReM al pagamento di specifiche somme a titolo di differenze retributive, al pagamento di sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per il danno da illegittimo ricorso ai contratti a termine, alla corresponsione degli accessori di legge, alla regolarizzazione presso l’INPS delle contribuzioni previdenziali e assistenziali nei limiti della prescrizione, nonché al pagamento delle spese del giudizio ordinario e della consulenza tecnica. La sentenza era stata notificata all’amministrazione, munita dell’attestazione di conformità, il 3 giugno 2025 ed era stata dichiarata passata in giudicato il 24 ottobre 2025. L’amministrazione aveva adottato una determina relativa esclusivamente alla liquidazione delle spese legali, senza provvedere al pagamento della sorte capitale e alla regolarizzazione contributiva, nonostante la diffida del 10 ottobre 2025. Dopo un rinvio disposto in ragione di un procedimento di spontaneo adempimento, i ricorrenti hanno rappresentato che l’esecuzione non era stata integrale e hanno chiesto l’ordine di ottemperanza, la fissazione delle modalità esecutive e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione in copia conforme e risultava decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha precisato che, a seguito delle modifiche all’art. 475 c.p.c., per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notificazione del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale. Ha inoltre affermato che le sentenze di condanna del giudice ordinario passate in giudicato e rimaste ineseguite possono essere attuate mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112, comma 1, lett. c), e 114 c.p.a. Nel merito, rilevata l’assenza di contestazioni sull’integrale inadempimento, ha accolto il ricorso e ordinato all’ASReM di pagare le somme ancora dovute secondo il titolo giudiziale, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, nonché di dare esecuzione agli ulteriori obblighi risultanti dal giudicato. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, il Direttore del Dipartimento Amministrativo - Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell’ASReM, da attivarsi su istanza di parte dopo la scadenza del termine assegnato e con un ulteriore termine di 60 giorni. L’amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 600, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare le modalità di esecuzione del giudicato, nominando anche un commissario ad acta.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l’adempimento delle amministrazioni debitrici, il cui decorso costituisce presupposto per l’azione esecutiva e per l’ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
Nella formulazione applicabile dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla l. n. 197/2022, non richiede più la spedizione della sentenza in forma esecutiva; ai fini dell’ottemperanza è sufficiente la notificazione del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale.
art. 4 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
È richiamato quale fonte delle modifiche alla disciplina della spedizione in forma esecutiva delle sentenze.
legge 29 dicembre 2022, n. 197
È richiamata quale fonte modificativa della disciplina applicabile alla notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Le sentenze di condanna del giudice ordinario passate in giudicato e rimaste ineseguite possono essere attuate mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 112, comma 1, lett. c), e 114 c.p.a.
- Ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario, è sufficiente la notificazione all’amministrazione del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale; dopo le modifiche all’art. 475 c.p.c. non è necessaria la spedizione della sentenza in forma esecutiva.
- Quando l’amministrazione ha dato esecuzione solo parziale a una sentenza di condanna passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’integrale adempimento degli obblighi ancora ineseguiti, assegnando un termine ultimativo e individuando, ove necessario, le modalità sostitutive di esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza della parte vittoriosa dopo la vana scadenza del termine assegnato all’amministrazione, stabilendo anche un termine per l’esecuzione commissariale.
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