Cassazione Penale, Sentenza n. 39572/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. per presunto reato di cui all'art. 73, co. 4, D.P.R. 309/1990, articolando quattro doglianze: (1) violazione dell'art. 73 DPR 309/90 e motivazione illogica circa la sussistenza della finalità di spaccio; sostiene che quantità e modalità di conservazione sono compatibili con uso personale di riserva, considerata situazione economica e certificati medici; (2) nullità per omessa autonoma valutazione degli elementi difensivi ai sensi dell'art. 292 c.p.p., perché il Tribunale avrebbe solo menzionato documenti senza valutarne la portata probatoria; (3) omessa o apparente motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva, con specifico richiamo al lasso temporale di sei mesi tra sequestro e misura; (4) omissione di pronuncia sulla richiesta di revoca della misura, subordinata alla derubricazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, co. 5.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile o manifestamente infondato. In sintesi: (i) il primo motivo è inammissibile perché propone una diversa valutazione del compendio probatorio che non è sindacabile in sede di legittimità salvo violazioni di norme o manifesta illogicità; la Corte ha ritenuto logica e non contraddittoria la motivazione del Tribunale, che ha fondato il giudizio sui molteplici indici di spaccio (quantitativo elevato pari a circa 245 g. di hashish ~ 2220 dosi, suddivisione in numerosi involucri e sottovuoto, diversità del principio attivo tra confezioni, versione difensiva ritenuta non credibile); (ii) il secondo motivo è inammissibile perché il GIP e il Tribunale hanno valutato gli elementi a discarico (disponibilità economica, certificati medici) e motivato le ragioni per cui non li hanno ritenuti decisive: l'obbligo di cui all'art. 292 c.p.p. richiede la considerazione degli elementi oggettivi e concludenti, non la confutazione puntuale di ogni prospettazione difensiva; (iii) il terzo motivo è manifestamente infondato: il Tribunale ha motivato l'attualità del pericolo di recidiva sulla base della condotta e del quantitativo, ritenendola non episodica e quindi prognosticamente idonea a fondare la misura anche a distanza di mesi; (iv) il quarto motivo è inammissibile perché il rigetto della derubricazione ha implicato anche il rigetto, per conseguenza logica, della richiesta di revoca; infine, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73
Norma che disciplina le fattispecie di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione al comma 4 (determinazione orientata allo spaccio) e ha escluso la derubricazione nella ipotesi di lieve entità prevista dal comma 5, in presenza di quantitativi e modalità di conservazione ritenuti incompatibili con il mero uso personale
Codice di procedura penale, art. 292 (commi 2-bis / 2-ter)
Disposizioni che impongono al giudice della libertà di considerare ed esporre gli elementi a favore dell'imputato. La Corte chiarisce che l'obbligo riguarda gli elementi oggettivi e concludenti prodotti dalla difesa; non impone la confutazione analitica di qualsiasi argomentazione difensiva né la valutazione delle mere prospettazioni alternative
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina le spese nel procedimento di cassazione; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma per la Cassa delle Ammende ai sensi di tale articolo
D.P.R. 309/1990, art. 73, co. 5
Previsione della derubricazione nell'ipotesi di lieve entità; la Corte ha confermato che tale derubricazione non è applicabile nel caso di quantitativi e modalità di detenzione che indicano finalità di cessione
Sentenza Corte Costituzionale 13/6/2000 n.186
Richiamata quale principio relativo alla valutazione della colpa nella proposizione di ricorsi; la Corte di cassazione ha ritenuto assente la colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso e ciò ha inciso sulla misura delle somme dovute
Massime di principio
- In materia cautelare penale la Corte di cassazione non riconsidera il merito probatorio: le censure che chiedono una diversa valutazione degli indizi sono inammissibili salvo violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione
- Quantitativi elevati di droga, suddivisione in numerosi involucri, confezionamento sottovuoto e diversità di principio attivo sono indici forti di destinazione allo spaccio e possono giustificare misure cautelari anche se la difesa invoca uso personale
- L'art. 292 c.p.p. obbliga il giudice a considerare e motivare sugli elementi favorevoli prodotti dalla difesa solo se tali elementi hanno natura oggettiva e valore concludente; mere prospettazioni alternative o deduzioni negatorie non impongono una confutazione analitica
- Il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva si valuta prognosticamente sulla base delle modalità della condotta, della personalità e del contesto; un intervallo temporale tra fatto e misura non esclude automaticamente la concretezza del pericolo se la condotta appare strutturata
- La richiesta di revoca della misura fondata sulla derubricazione del fatto decade automaticamente se il giudice rigetta la derubricazione; è pertanto essenziale contestare con elementi oggettivi la qualificazione giuridica per ottenere effetti cautelari
- Per impugnare con successo in Cassazione decisioni cautelari è preferibile focalizzarsi su profili di illegittimità giuridica o su manifesta illogicità della motivazione piuttosto che su una diversa lettura del quadro indiziario
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