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Sentenza

Sentenza n. 15630/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202605920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio-inadempimento del Ministero sull’istanza del 26 agosto 2025 di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito e la condanna a concludere il procedimento relativo all’istanza del 26 agosto 2025 di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero e che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, il provvedimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto prima della proposizione del ricorso, sussisteva il silenzio-inadempimento. Ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza; in caso di ulteriore inerzia, provvederà il responsabile del Dipartimento competente, quale commissario ad acta, entro i successivi 90 giorni, con facoltà di delega. Nel riesame, il Ministero dovrà valutare la documentazione individuale e il percorso formativo estero considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità, nonché l’eventuale necessità di misure compensative adeguate e proporzionate. Il Ministero è stato condannato a pagare € 500,00 oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    l’art. 16, comma 6, del D. Lgs. 206/2007 (con il quale è stata recepita la direttiva 2005/36/CE), come modificato dal D.Lgs. 15/2016 (con il quale è stata recepita la direttiva 2013/55/UE), stabilisce che nella fattispecie in esame l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    Il procedimento di riconoscimento del titolo estero deve concludersi entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; decorso tale termine senza provvedimento, ricorre il silenzio-inadempimento.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    e di “valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE”;

    Nel valutare l’equipollenza del titolo formativo estero, l’autorità competente può disporre, ove necessario, misure compensative che siano appropriate e proporzionate.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, entro giorni 120 (centoventi) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

    Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro il termine stabilito in sentenza.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito dalla l. 604/2022

    la competenza a concludere il procedimento in questione è attribuita dalla legge al Ministero dell’Istruzione (che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604).

    La denominazione attuale dell’amministrazione competente per il procedimento è Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro deve essere concluso entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; il superamento del termine senza provvedimento integra silenzio-inadempimento.
  • Nel valutare il riconoscimento di una qualifica formativa acquisita in un altro Stato membro, l’autorità competente deve considerare l’intero insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite e verificare durata, livello e qualità della formazione, anche se svolta a tempo parziale.
  • La valutazione di equipollenza del titolo estero deve essere individuale e, quando occorra, può comportare misure compensative adeguate e proporzionate; l’autorità deve verificare in quale misura le conoscenze e le qualifiche acquisite soddisfino, anche parzialmente, i requisiti per l’attività richiesta.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato e disporre, per l’ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanzaRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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