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Sentenza

Sentenza n. 4297/2026 - Roma, Sezione 5

per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo, previo annullamento del prospetto di liquidazione e del provvedimento di determina del Trattamento Fine Servizio n. 200200657807TF del 21.03.2023, pratica n. 002202300075507, rilasciati dall'INPS nella parte in cui non attribuisce il beneficio citato dei sei scatti stipendiali; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202506316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: prospetto di liquidazione e determina del trattamento di fine servizio che non riconoscono i sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia Penitenziaria e collocato a riposo a domanda, aveva maturato, alla cessazione dal servizio, oltre 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre agli accessori. L'INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale e ha sostenuto che il beneficio non fosse applicabile alle forze di polizia a ordinamento militare, che l'art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973 non contemplasse gli scatti nella base contributiva e che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 imponesse una base normativa espressa e un obbligo contributivo. Il ricorrente ha contestato la legittimità della liquidazione e ha invocato l'orientamento del Consiglio di Stato e del TAR Lazio favorevole all'estensione del beneficio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, ritenendolo manifestamente fondato. Ha respinto l'eccezione di prescrizione, rilevando che il termine quinquennale decorre dal provvedimento di liquidazione della buonuscita o dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e che l'INPS non aveva specificato la concreta data iniziale della prescrizione. Nel merito, ha affermato che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso quello collocato a riposo a domanda, quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L'art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973 non impedisce il riconoscimento, poiché l'art. 6-bis è disposizione successiva e integrativa. L'abrogazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 e il richiamo espresso all'art. 6-bis contenuto nell'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare confermano l'applicabilità del beneficio. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio; per quest'ultimo non è quindi necessario un distinto obbligo contributivo. Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, non è decadenziale, poiché la legge non qualifica tale termine come perentorio né collega al suo superamento una decadenza. L'INPS è stato pertanto obbligato a rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti stipendiali. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Al personale della Polizia di Stato ... ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate ... sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento

    La disposizione si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare e consente il computo dei sei scatti nella base di calcolo del trattamento di fine servizio; il comma 2 comprende chi cessa a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    Ha sostituito la disciplina dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, confermando il beneficio dei sei scatti stipendiali.

  • art. 38 d.P.R. n. 1032/1973

    L'elenco delle voci della base contributiva non esclude il beneficio, poiché l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 è norma successiva con effetto integrativo.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010

    Ha abrogato, con le eccezioni indicate dalla norma, la legge n. 231/1990 e quindi l'art. 11 che aveva sostituito l'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987; non si verifica la reviviscenza della precedente disciplina.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387

    Conferma espressamente la persistente applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    I sei aumenti periodici di stipendio ... sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile ...

    Disciplina i sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    Sulle somme dovute spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ... del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione del giudizio con motivazione sintetica, in ragione della manifesta fondatezza della domanda.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, senza distinzione rispetto al personale della Polizia di Stato, quando ricorrano le qualifiche equiparate e gli altri presupposti normativi.
  • Il personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda ha diritto ai sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio se, alla cessazione, ha compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il distinto regime di calcolo del trattamento di fine servizio fondato sull'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987; per il TFS non è richiesto un autonomo obbligo contributivo relativo agli scatti.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale se la legge non lo qualifica come perentorio e non collega espressamente al suo superamento una decadenza.
  • Nelle controversie sulla riliquidazione del trattamento di fine servizio, il termine quinquennale di prescrizione decorre dal provvedimento di liquidazione della buonuscita o dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; l'amministrazione che eccepisce la prescrizione deve allegare e specificare la concreta data di decorrenza.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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