Ordinanza n. 12918/2026 - Roma, Sezione 5
per l’annullamento del diniego parziale all’accesso; per l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso integrale; per la condanna della resistente alla ostensione integrale (priva degli omissis e oscuramenti) della documentazione richiesta con istanza dell’11 febbraio 2026 ex art. 116 c.p.a. (tutti gli atti e proposte relative alla procedura di cui all’“Avviso pubblico per presentare proposte di investimento a valere sul fondo denominato VENTURE TECH Lazio nell’ambito della sezione FARE Venture 2 del Fondo di Partecipazione FARE Lazio relativa alla programmazione PR FESR 2021/2027 della Regione Lazio”), previo accertamento del diritto ad ottenere di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti indicati nella predetta istanza di accesso; nonché con istanza istruttoria, ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a., affinché sia ordinata la produzione in giudizio della summenzionata documentazione indicata nell’istanza di accesso agli atti dell’11 febbraio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego parziale di accesso alla documentazione della procedura Venture Tech Lazio, contenuto nella nota di Lazio Innova S.p.A. del 13 marzo 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, esclusa dalla procedura Venture Tech Lazio e già ricorrente nel giudizio di annullamento degli atti della procedura, ha chiesto ex art. 116 c.p.a. l'annullamento del diniego parziale e l'accertamento del diritto all'accesso integrale agli atti e alle proposte dei concorrenti, privi di omissis e oscuramenti. L'accesso è stato qualificato come difensivo, poiché diretto a verificare censure di difetto di motivazione, travisamento dei fatti e disparità di trattamento nell'attribuzione dei punteggi, attraverso il raffronto con le proposte concorrenti. Lazio Innova aveva trasmesso soltanto documentazione parzialmente oscurata, recependo le opposizioni dei controinteressati. La ricorrente ha inoltre proposto un'istanza istruttoria per ottenere la produzione giudiziale della documentazione. I controinteressati costituiti hanno opposto, con diverso grado di specificità, la riservatezza commerciale e industriale di parti delle rispettive proposte.
La decisione
Il TAR ha escluso l'improcedibilità eccepita da un controinteressato, rilevando che l'accesso era stato solo parziale e che residuava l'interesse a contestare la legittimità e proporzionalità degli oscuramenti. Ha riconosciuto la natura di accesso difensivo qualificato: l'interesse alla difesa prevale in linea di principio sulle esigenze di riservatezza commerciale, ma deve essere sottoposto ai criteri della stretta indispensabilità e della proporzionalità. L'opposizione dei controinteressati non è vincolante e l'amministrazione deve compiere un'autonoma, specifica e motivata ponderazione. Il subprocedimento di accesso è risultato corretto quanto al contraddittorio ex art. 3 d.P.R. 184/2006, ma la nota finale di Lazio Innova è stata ritenuta illegittima per motivazione apparente, avendo semplicemente richiamato le opposizioni senza valutarne autonomamente fondatezza, specificità e proporzionalità. Il giudice ha effettuato il bilanciamento proposta per proposta. L'istanza è stata dichiarata improcedibile quanto alla proposta già integralmente ostesa di un controinteressato rimasto silente. È stata respinta quanto alla documentazione già sostanzialmente resa accessibile di altro controinteressato. Per Zest Investments l'accesso è stato riconosciuto, salvo oscuramento di IRR e multipli puntuali delle operazioni di exit, nominativi e dati identificativi delle startup in pipeline, costi del programma di scouting e dati economico-finanziari di dettaglio di società non quotate assistiti da comprovati vincoli di riservatezza; sono invece stati ritenuti ostensibili il meccanismo strutturale del work-for-equity, il cronoprogramma e la strategia generale di exit. Per AATech è stata esclusa la legittimità del diniego integrale e ordinata l'ostensione dell'intera proposta, con sole esclusioni specifiche e motivate da comprovare. Per Next4production è stata disposta l'ostensione degli elementi strutturali del modello e del programma, dei servizi, della politica di investimento, dei settori target, della struttura organizzativa e delle modalità generali di investimento, restando oscurabili dati identificativi della pipeline, dati personali individuali non già resi noti e condizioni economiche di singole negoziazioni coperte da comprovata riservatezza. Per Ventive è stata disposta l'ostensione dell'intera proposta, del Business Plan, del programma di scouting e del Term Sheet, con circoscritte esclusioni relative a dati di terzi, clausole contrattuali riservate e dati personali individuali. Anche le valutazioni dell'amministrazione, comprese eventuali registrazioni audio/video, devono essere ostensibili integralmente, salvo la riproduzione letterale di dati riservati. Lazio Innova deve eseguire entro trenta giorni. L'istanza istruttoria è stata assorbita nei limiti della documentazione resa accessibile. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
... domanda di accertamento del diritto di accesso integrale ...
Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; il giudice ha annullato il diniego parziale e ordinato l'ostensione nei limiti individuati.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
necessaria per curare o per difendere
L'accesso difensivo qualificato prevale in linea di principio sulle esigenze di riservatezza, purché la conoscenza sia strettamente indispensabile alla difesa.
art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990
Consente limitazioni per esigenze di riservatezza commerciale e industriale, da bilanciare con l'accesso difensivo secondo proporzionalità e indispensabilità.
art. 3 d.P.R. 184/2006
Impone la comunicazione ai controinteressati nel subprocedimento di accesso; il rispetto del contraddittorio è necessario ma non esonera l'amministrazione dall'autonoma motivazione della decisione.
artt. 64 e 65 c.p.a.
Fondavano l'istanza istruttoria subordinata, ritenuta assorbita nei limiti in cui la documentazione è stata resa disponibile mediante l'accesso.
art. 10 dell'Invito
I criteri di valutazione della procedura rendono direttamente rilevanti e strettamente indispensabili, ai fini della difesa, gli elementi strutturali delle proposte concorrenti e degli atti valutativi.
artt. 98-99 d.lgs. 30/2005
Il richiamo generico alla tutela del segreto industriale non è sufficiente a giustificare il diniego integrale senza individuazione selettiva e comprovata delle informazioni riservate.
Massime di principio
- Nel giudizio ex art. 116 c.p.a., l'avvenuta ostensione solo parziale non determina l'improcedibilità della domanda quando residui la contestazione della legittimità e proporzionalità degli oscuramenti.
- L'accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. 241/1990 prevale in linea di principio sulla riservatezza commerciale e industriale, ma l'ostensione deve superare il doppio vaglio della stretta indispensabilità per la difesa e della proporzionalità rispetto alle informazioni richieste.
- L'opposizione del controinteressato non vincola l'amministrazione e non può fondare automaticamente il diniego: l'ente detentore deve svolgere un'autonoma, specifica e motivata valutazione delle ragioni di riservatezza, anche quando il subprocedimento si sia svolto nel rispetto del contraddittorio.
- Nelle procedure comparative per l'assegnazione di risorse pubbliche, il livello di trasparenza esigibile è particolarmente elevato; sono ostensibili gli elementi delle proposte e degli atti valutativi necessari a verificare criteri, punteggi, par condicio e correttezza della discrezionalità tecnica, salvo dati coperti da un segreto oggettivo e comprovato.
- Il segreto commerciale non può essere invocato in modo generico o per sottrarre integralmente un'offerta: devono essere individuate specifiche informazioni e dimostrato un pregiudizio concorrenziale concreto, attuale e specifico; sono invece tutelabili, se comprovati, dati identificativi di terzi, informazioni di startup in pipeline, condizioni economiche di singole negoziazioni e dati personali non necessari.
- Il bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza deve essere effettuato proposta per proposta e informazione per informazione, con ostensione massima degli elementi strutturali utili alla difesa e oscuramenti circoscritti alle sole parti effettivamente meritevoli di tutela.
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