Sentenza n. 1344/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova n. 66/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Mantova n. 66/2024, pubblicata il 12 marzo 2024, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e condannato il Ministero a mettere a sua disposizione 1.500 euro. Il Ministero ha riferito che il 31 luglio 2024 Sogei aveva accreditato tale importo nel borsellino elettronico e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Ha inoltre contestato la proposizione di tre separati ricorsi in ottemperanza relativi a docenti destinatari della medesima sentenza. La memoria di replica del ricorrente è stata espunta perché tardiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere: la dichiarazione del Ministero, non smentita dal ricorrente, è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’avvenuto accredito e la piena soddisfazione della pretesa. Non essendovi documentazione che attestasse il pagamento prima della notifica del ricorso, il Collegio ha ritenuto che l’adempimento fosse tardivo e ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendo a carico del Ministero metà delle spese: 500 euro, oltre oneri e accessori, con distrazione al difensore antistatario; la restante metà è stata compensata. È stata disposta la restituzione del contributo unificato, ove effettivamente versato. Il TAR ha escluso i presupposti dell’abuso processuale, osservando che le posizioni azionate erano distinte e autonome; ha tuttavia considerato la serialità e la standardizzazione dei ricorsi nel determinare l’importo delle spese.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, Gaetano Focarile ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 66/2024
Il ricorso per ottemperanza è lo strumento processuale utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
In ragione di quanto sopra – ed in assenza di documentazione che attesti che il pagamento sia intervenuto prima della notifica del ricorso in ottemperanza, pertanto, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
Quando la pretesa azionata in ottemperanza è stata integralmente soddisfatta dall’amministrazione e viene meno il contrasto tra le parti, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
art. 4, comma 2, D.M. 55/2014
Analogamente alla fattispecie disciplinata dalla citata disposizione, anche nel caso in esame la situazione sostanziale e processuale dei ricorrenti assistiti dal medesimo difensore è identica, così come le questioni trattate, il che giustifica la liquidazione del compenso qui disposta, e stabilita nel dispositivo.
La disciplina dell’aumento del compenso per l’assistenza a più soggetti con la stessa posizione processuale è stata richiamata, per la sua ratio, quale criterio analogico per adeguare le spese nei ricorsi seriali standardizzati, tenendo conto della sostanziale identità delle posizioni e delle questioni trattate.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione dà esecuzione alla pronuncia e la parte ricorrente non contesta l’avvenuto adempimento, la pretesa integralmente soddisfatta può determinare la cessazione della materia del contendere.
- Se l’amministrazione non documenta che l’adempimento sia avvenuto prima della notifica del ricorso per ottemperanza, il giudice può considerare tardivo l’adempimento e porre le spese a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la controversia è cessata.
- La proposizione separata di ricorsi relativi a posizioni giuridiche distinte e autonome non integra, per ciò solo, abuso processuale; la serialità e la standardizzazione delle controversie possono tuttavia essere considerate nella liquidazione delle spese.
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